COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 18 giugno 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 77 del 18 giugno 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
nel procedimento
promosso dal Procuratore Federale della FIGC con nota del 20/4/2009 (prot. n.6531/391 pf 08-
09/GR/mg) nei confronti della :
- A.S. AUDACE CERIGNOLA;
PER RISPONDERE
“oggettivamente del comportamento gravemente lesivo ed ingiurioso posto in essere ripetutamente da un
sostenitore della propria squadra, nei confronti della terna Arbitrale dell'Accompagnatore Ufficiale della
squadra ospite ed anche violento verso l'Osservatore Arbitrale, durante il secondo tempo della gara del
Campionato di Promozione Puglia, Audace Cerignola Fortis Trani, disputata sul campo sportivo di
Cerignola, il 7/9/2008, in violazione dell'art.4, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva”.
FATTO
Con nota del 18/11/2008, il Presidente del Comitato Reg.le Puglia LND – FIGC, trasmetteva alla Procura
Federale l'esposto, datato 8/9/2008, dell'Osservatore Arbitrale Angelo Perilli della Sez. AIA di Foggia, con
cui il suddetto sig. Perilli riferiva di essersi portato allo stadio “Moterisi” di Cerignola per osservare dalla
tribuna la Terna Arbitrale, impegnata nella gara del Campionato di Promozione Puglia, Audace Cerignola
– Fortis Trani e di essere stato fatto oggetto di insulti e di un tentativo di violenza fisica, (fortunatamente
non andato a segno), da parte di un sostenitore della squadra locale.
Esperite e concluse dal collaboratore della Procura Federale, le relative indagini, con nota succitata del
20/4/2009 la Procura Federale, deferiva a questa Commissione la soc. A.S. Audace Cerignola, per
rispondere della violazione e dell'addebito mossole, innanzi richiamati.
Verificata la regolarità della contestazione di rito, con racc. a.r. del 25/5/2009, la Commissione
Disciplinare Territoriale Puglia, disponeva la convocazione delle parti dinanzi a sé per l'udienza del
15/6/09 alla quale comparivano:
- l'avv. Paolo Mormando per la Procura Federale della FIGC;
- ed il sig. Dinisi Giuseppe, presidente dell'A.S. Audace Cerignola.
Dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale, prendeva la parola l'avv. Monaco il quale, per la
Procura Federale chiedeva affermarsi la responsabilità dell'A.S.Audace Cerignola per l'effetto infliggerle
la sanzione dell'ammenda di € 200,00.
Prendeva quindi la parola il rappresentante dell'A.S.Audace Cerignola il quale, dopo ampia discussione
concludeva chiedendo l'assoluzione da ogni addebito della società da lui rappresentata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione acquisita agli atti del processo, va affermata la responsabilità oggettiva della
società deferita (ai sensi dell'art.4 comma 3 C.G.S.), non potendosi revocare in dubbio che i fatti, così
come puntualmente riferiti dall'Osservatore Arbitrale sig. Perilli, siano accaduti.
Ne deriva che non potendosi attribuire valore di “esimente” a quanto -ancorchè con precisione e
puntualità -, evidenziato dal rappresentante dell'A.S. Audace Cerignola (con particolare riguardo alla
predispozione di una considerevole presenza di forza pubblica, che tuttavia non ha impedito all'isolato
sostenitore locale di porre in essere le contestate intemperanze nei confronti dell'osservatore arbitrale);
può accedersi all'applicazione delle attenuanti e quindi pervenire alla sanzione di cui al dispositivo che
segue.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, dichiara l'A.S. Audace Cerignola oggettivamente
responsabile del comportamento del sostenitore della propria squadra e le infligge la sanzione
dell'ammenda di € 100,00.