COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 68 del 18/6/2009 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCUR

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 68 del 18/6/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE

217 / stagione 2008/2009 – Deferimento della Procura Federale a carico di:

􀂾 Giometti Federico, tesserato in qualità di Dirigente per la U.S.D. Audace Legnaia, per

rispondere della violazione dell’art. 1, c.1, del C.G.S. in relazione agli artt. 7, c. 1, dello

Statuto Federale e dell’art. 61 delle N.O.I.F.;

􀂾 U.S.D. Audace Legnaia per la violazione dell’art. 4, c. 2, del C.G.S. per la conseguente

responsabilità oggettiva.

In occasione della gara Audace Legnaia vs. Sancascianese, disputata in data 5 ottobre 2008,

valida per la categoria esordienti “B”, sono stati utilizzati, nelle file dell’Audace Legnaia, ben sette

calciatori non aventi titolo perchè non tesserati, nel corso della presente stagione calcistica, per la

Società deferita.

La regolarità della posizione di tali calciatori è stata invece attestata dal Dirigente Federico

Giometti con la sottoscrizione della lista di gara.

Il fatto, documentato, veniva portato a conoscenza dal Presidente della Delegazione Provinciale di

Firenze al Presidente del C.R.T., che provvedeva alla segnalazione alla Procura Federale.

L’Ufficio, accertata la fondatezza della segnalazione tramite la acquisizione della documentazione

relativa, ha posto in essere, con provvedimento assunto in data 16 aprile 2009, il deferimento in

esame.

Questa Commissione, fissata la discussione per la data odierna, ne ha dato notizia agli interessati

nei modi di rito.

Il Presidente del Collegio in apertura di dibattimento dà atto che i soggetti deferiti non sono

presenti malgrado abbiano ricevuto, in data 12 maggio c.a. l’avviso di convocazione.

La Procura Federale è presente nella persona dall’Avvocato Mario Taddeucci Sassolini, Sostituto,

al quale viene data la parola.

Il rappresentante della Procura rileva che la sussistenza dei fatti, nella loro estrema semplicità,

emerge dalla documentazione acquisita in sede istruttoria per cui, riaffermata la responsabilità del

Dirigente e la conseguente responsabilità oggettiva della Società, passa immediatamente a

chiedere la applicazione delle sanzioni a carico dei soggetti deferiti che estrinseca nel modo

seguente:

- al Dirigente Federico Giometti la inibizione per mesi tre:

- alla U.S.D. Audace Legnaia la ammenda di € 500,00(cinquecento)

Chiuso il dibattimento la C.D. rileva che il deferimento è fondato perchè documentalmente provato

e quindi da accogliere, così come è da accogliere la applicazione delle sanzioni nella misura

indicata dalla Procura essendo esse del tutto congrue in ordine alle violazioni contestate.

P.Q.M.

La C.D.T.T. delibera di infliggere ai soggetti deferiti le seguenti sanzioni:

􀂾 al Dirigente Giometti Federico, la inibizione per mesi tre;

􀂾 alla U.S.D. Audace Legnaia la ammenda di € 500,00(cinquecento)

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it