COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 13 Maggio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 13 Maggio 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE
nei confronti :
• del Sig. Raffaelele RUARO Presidente - A.C. Sossano
• del Sig. Ivan TOMMASINI – Presidente A.S.D. Union Olmo Creazzo
• della Società A.C. Sossano
• della Società A.S.D. Union Olmo Creazzo
La Procura Federale con atto del 20/4/2009 ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti
soggetti :
Il Sig. Raffaele RUARO (Presidente A.C. Sossano)
Per rispondere della violazione di cui all’art.1,comma 1 del C.G.S in relazione all’art. 40,comma 1 del Regolamento della
L.N.D., art. 38, comma 1 e art. 61 comma 1 delle NOIF, così come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento
unito alla presente;
Il Sig. Ivan TOMMASINI (Presidente A.S.D. Union Olmo Creazzo)
Per rispondere della violazione di cui all’art.1,comma 1 del C.G.S in relazione all’art. 35,comma 1 e art. 38,comma 1 del
Regolamento del Settore Tecnico e dell’art. 38,comma 4 delle NOIF così come descritto nella parte motiva dell’atto di
deferimento unito alla presente;
la Società A.C. SOSSANO
per rispondere della violazione di cui all’art.4, comma 2 del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai soggetti che comunque
abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S.
la Società A.S.D. UNION OLMO CREAZZO
per rispondere della violazione dell’art. 4,comma 1 del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta per quanto ascritto al
proprio presidente.
Il deferimento é fondato sui seguenti motivi :
”Il Vice Procuratore Federale,
Premesso che in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 34 co. 15 dello statuto e 32, co.2 del Codice di Giustizia
Sportiva, lo scrivente è stato delegato alla trattazione dei procedimenti di competenza della Commissione Disciplinare
Territoriale presso il C.R. Veneto che riguardano, di norma questioni che non necessitano di istruttoria;
letta la segnalazione inviata il 28.12.2008 alla Segreteria Nazionale dell'A.I.A.C. dal Presidente Regionale A.I.A.C.
Veneto per violazione delle norme federali da parte dell'allenatore di base GEMO Luca;
rilevato che per la corrente stagione sportiva GEMO Luca ha disputato in qualità di calciatore, il 21.12.2008, nelle file
dell'Union Olmo Creazzo, la gara del Campionato Veneto di 2^ Categoria Union Olmo Creazzo - Real Monteforte, come
da distinta di gara allegata daIl'A.I.A.C. a sostegno della denuncia per doppio tesseramento, nella quale figura al n. 7 del
ruolo calciatori;
presa visione della delibera di codesta Commissione Disciplinare Territoriale che, accogliendo il reclamo proposto
daIl'U.S. Real Monteforte avverso la regolarità della gara con l'Union Olmo Creazzo, ha applicato a carico dell'Union
Olmo Creazzo la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3, avendo rilevato che il Sig. GEMO Luca ha
disimpegnato le funzioni di allenatore e di giocatore a favore della Società Sossano, in gare del Campionato di 1^
Categoria della stagione 2008 - 2009 e che comunque è risultato iscritto negli elenchi degli allenatori dilettanti del
Settore Tecnico in qualità di "allenatore di base";
vista la distinta della gara del Campionato di 1^ Categoria A.C. Sossano - S.S. Valdalpone del 7.12.2008, allegata
dall'A.I.A.C. a sostegno della denuncia per doppio tesseramento, dove il Sig. GEMO Luca risulta inserito sia come
allenatore che come calciatore, ed in qualità di dirigente addetto all'arbitro figura il Sig. Raffaele RUARO, Presidente
dell'A.C. Sossano;
esaminate altre sei distinte gara dell'A.C. Sossano, relative a gare di Campionato di 1^ Categoria, dove GEMO Luca
compare anche in veste di allenatore, per due delle quali, disputate il 26.10.2008 (Fiamma Vicentina - Sossano) ed il
16.11.2008 (lIIasi - Sossano), figura quale dirigente accompagnatore il Presidente dell'AC. Sossano, Sig. Raffaele
RUARO;
rilevato che dagli atti ufficiali il Sig. GEMO Luca, allenatore di base dal 2005, non risulta essere tesserato come
allenatore per alcuna Società, mentre è tesserato dal 20.12.2008 come giocatore per l'A.S.D. Union Olmo Creazzo;
visto l'art.38, co.1 del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C, che recita: "nel corso della medesima stagione sportiva
i tecnici non possono tesserarsi, né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società,
neppure con mansioni diverse";
considerato che il Sig. GEMO Luca, nei cui confronti si procede con separato atto al deferimento presso la competente
Commissione Disciplinare, ha svolto nella stagione sportiva 2008/2009 le funzioni di allenatore, pur non essendo in
regola con il tessera mento annuale presso il Settore Tecnico, e di calciatore presso l'A.C. Sossano;
accertato che il Sig. GEMO Luca" nel corso della stessa stagione sportiva, dalla data del suo tesseramento, 20.12.2008,
in qualità di calciatore, ha disputato 4 gare del Campionato di 2^ Categoria con la prima squadra dell'Union Olmo
Creazzo, rendendosi responsabile della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, ai sensi dell'art.1, comma 1
del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli art. 17, commi 3 e 4, art.35, comma 1 e art.38 comma 1 del
Regolamento del Settore Tecnico nonché art.38, comma 4 delle N.O.I.F.;
ritenuto che nei fatti sopra riportati si configura anche la responsabilità del Presidente nonché Responsabile Legale
dell'A.C. Sossano, Sig. Raffaele RUARO, per il mancato tesseramento del tecnico e per aver consentito all'allenatore
GEMO Luca di esercitare l'attività tecnica in favore della sua Società, nonostante questi fosse sprovvisto del regolare
tessera mento, perché inadempiente dell'obbligo del versamento della quota annuale per l'iscrizione all'Albo dei Tecnici,
contravvenendo all' art.1 co.1 del C.G.S., in relazione all'art.40, co.1 del Regolamento L.N.D., all'art.38, co.1, e 61 co.1
delle N.O.I.F., conseguentemente facendo rispondere di responsabilità diretta del suo operato l'A.C. Sossano, ai sensi
dell'art.4 co.1 del C.G.S.;
ritenuto altresì che nei fatti di cui sopra si ravvisa la responsabilità del Presidente, nonché Responsabile Legale
dell'A.S.D. Union Olmo Creazzo, Sig. Ivan TOMMASINI, che nonostante fosse a conoscenza della precedente attività di
allenatore-calciatore prestata dal Sig. GEMO in favore dell'A.C. Sossano, ne ha consentito il tesseramento in qualità di
calciatore, a seguito del quale ha potuto disputare con la propria squadra, nella stessa stagione sportiva, 4 gare del
Campionato di 2^ Categoria, integrando con la sua condotta gli estremi della violazione dei doveri di lealtà, correttezza, e
probità sportiva, ai sensi dell'art. 1 , co.1 del C.G.S. anche in relazione a quanto previsto dagli art.35, co.1 e 38, co.1 del
Regolamento Settore Tecnico e dall'art. 38, co.4 delle N.O.I.F. e, conseguentemente, facendo rispondere di
responsabilità diretta del suo operato l'AS.D. Union Olmo Creazzo, da lui rappresentata, ai sensi dell'art.4, co.1 del
C.G.S.”.
La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell'odierna
udienza.
AI dibattimento del 12/5/2009 sono risultati presenti :
il Sig. Raffaelele RUARO - Presidente A.C. Sossano
il Sig. Ivan TOMMASINI – Presidente A.S.D. Union Olmo Creazzo
la Società A.C. Sossano, rappresentata dal Sig. Danilo MAGNI
la Società A.S.D. Union Olmo Creazzo, rappresentata dal Sig. Ivan TOMMASINI
il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura Federale F.I.G.C.
Le parti deferite dichiarano di avvalersi dell'applicazione dell'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva e quindi di accettare
le seguenti sanzioni disciplinari concordate con il Rappresentante della Procura Federale :
- a carico del Sig. Raffaele RUARO – Presidente A.C. Sossano : la sanzione della inibizione per 60 giorni;
- a carico del Sig. Ivan TOMMASINI – Presidente A.S.D. Union Olmo Creazzo : la sanzione della inibizione per 80 giorni;
- a carico della Società.A.C. Sossano : la sanzione dell’ammenda di € 900,00;
- a carico della Società ASD Union Olmo Creazzo : la sanzione dell’ammenda di € 400,00 e l’applicazione di un punto di
penalizzazione nella classifica del Campionato di 2^ Categoria 2008/2009.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
visto l'art. 23 del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo
dispone
l’applicazione delle sanzioni di cui sopra a far data dalla pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale deI C.R.
Veneto.