COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 72 del 15 Maggio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 72 del 15 Maggio 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE
nei confronti :
del Sig. Filippo COSTANTINI – Calciatore CalcioMonselice1926Sweden
del Sig. Gian Luca ROCELLI – Dirigente Accompagnatore CalcioMonselice1926Sweden
del Sig. Carlo CONTARIN - Dirigente Accompagnatore CalcioMonselice1926Sweden
della Società A.S.D. CalcioMonselice1926Sweden
La Procura Federale con atto del 4/5/2009 ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti
soggetti :
Il Calciatore Filippo COSTANTINI - ASD calcioMonselice1926Sweden
Per rispondere delle violazioni di cui agli articoli 1,comma 1; 10,comma 6 e 22,comma 8 del C.G.S., per violazione dei
principi di lealtà, correttezza e probità, per aver partecipato nella corrente stagione sportiva a 4 gare valide per il
Campionato di Eccellenza – Girone “A” del C.R. Veneto malgrado fosse squalificato a seguito di decisione del Giudice
Sportivo del Comitato Interregionale della LND, così come succintamente descritto nella parte motiva (vedi atto di
deferimento allegato);
I Dirigenti Accompagnatori Gian Luca ROCELLI e Carlo CONTARIN - ASD calcio Monselice 1926 Sweden
Per rispondere delle violazioni di cui agli articoli 1,comma 1; 10,comma 6 e 22,comma 8 del C.G.S., per violazione dei
principi di lealtà, correttezza e probità per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva la distinta di 2 gare
ciascuno valide per il Campionato di Eccellenza – Girone “A” del C.R .Veneto in cui dichiaravano che i giocatori ivi
menzionati partecipavano alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le norme vigenti,
malgrado il calciatore Filippo COSTANTINI non ne avesse titolo come succintamente descritto nella parte motiva;
la Società A.S.D. CALCIOMONSELICE1926SWEDEN
Per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4, comma 2 del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai
propri tesserati.
Il deferimento é fondato sui seguenti motivi :
“Il Sostituto Procuratore Federale,
esaminata la decisione del Giudice Sportivo del Comitato Interregionale - L.N.D. pubblicata sul Comunicato Ufficiale
n. 18 del 26 maggio 2008 il quale ha emesso il provvedimento disciplinare della squalifica per una gara effettiva per
recidività in ammonizione del calciatore Filippo COSTANTINI, matricola 3564959, all'epoca tesserato per la società
Este;
esaminato l'esposto del 25.04.2009 giunto alla Procura Federale in data 28.04.2009 con il quale la A.C. Legnago
Salus, in persona del suo Presidente, ha denunciato la partecipazione irregolare del predetto calciatore in diverse
gare del corrente campionato; visto l'art. 22, commi 6 e 8, del Codice di Giustizia Sportiva secondo il quale "Ie
squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate,
devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive" e "i tessera ti colpiti da
provvedimenti disciplinari a termine non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della F.I.G.C. fino a
quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa";
rilevato, dall'esame della documentazione acquisita dal Comitato Regionale Veneto, che il calciatore Filippo
COSTANTINI ha preso parte a 4 gare valevoli per il Campionato di EccellenzaGirone "A" stagione sportiva 2008/2009
in posizione irregolare in quanto squalificato per una gara effettiva di campionato in virtù del predetto C.U. del
Comitato Interregionale della L.N.D., che nello specifico sono :
• Cerea - Monselice 1 - O del 21.09.2008;
• Monselice - Vigasio 2 -1 del 28.09.2008;
• Arzignano - Monselice 1 - 2 del 05.10.2008;
• Monselice - Cavazzale 1 -1 del 12.10.2008;
rilevato, come si evince dalla documentazione in atti, che il nominativo del Costantini venne inserito nell'elenco in
distinta delle partite in questione, ove le specifiche dichiarazioni di regolare tesseramento dei giocatori impiegati e
partecipazione alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza risultano firmate ai sensi dell'art. 61
delle N.O.I.F., quali dirigenti accompagnatori ufficiali, dai sigg. Gianluca ROCELLI per quanto riguarda la prima e la
seconda, e Carlo CONTARIN per quanto concerne la terza e la quarta;
ritenuto, pertanto, che i fatti suddescritti integrino gli estremi delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, 10, comma 6,
e 22, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva ascrivibili ai sigg. Filippo COSTANTINI, Gianluca ROCELLI e Carlo
CONTARIN, rispettivamente calciatore e dirigenti della A.S.D. MONSELICE 1926, nonché, a titolo di responsabilità
oggettiva, alla società A.S.D. MONSELICE 1926, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. per l'operato dei propri
tesserati”.
La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell'odierna
udienza.
AI dibattimento del 14/5/2009 sono risultati presenti :
- il Sig. Filippo COSTANTINI – Calciatore CalcioMonselice1926Sweden
- il Sig. Gian Luca ROCELLI – Dirigente Accompagnatore CalcioMonselice1926Sweden
- la Società A.S.D. CalcioMonselice1926Sweden, rappresentata dall’Avv. Leonardo Benelle
- il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura Federale F.I.G.C.,
Risulta assente il Sig. Carlo CONTARIN - Dirigente Accompagnatore CalcioMonselice1926Sweden.
Le parti presenti deferite dichiarano di avvalersi dell'applicazione dell'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva e le
stesse ed il Rappresentante della Procura della F.I.G.C. di aver raggiunto il seguente accordo in ordine alle sanzioni
di applicare
• a carico del Sig. Filippo COSTANTINI – Calciatore CalcioMonselice1926Sweden : la sanzione della squalifica per
una giornata (tenuto conto che il calciatore non ha partecipato ad alcune gare del Campionato di Eccellenza
2008/2009 a causa di una erronea comunicazione sulla posizione di tesseramento da parte del C.R.V., come da
documentazione offerta dal calciatore) da scontare nel Campionato relativo alla stagione sportiva 2009/2010 nella
squadra per la quale sarà tesserato;
• a carico del Sig. Gian Luca ROCELLI – Dirigente Accompagnatore CalcioMonselice1926Sweden : la sanzione
della inibizione per giorni 40 a partire dal 14/5/2009, data del dibattimento presso la C.D.T.
• a carico della Società A.S.D. CalcioMonselice1926Sweden : la sanzione dell’ammenda di € 700,00 e
l’applicazione di tre punti di penalizzazione nella classifica del presente Campionato di Eccellenza 2008/2009.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
visto l'art. 23 del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo
dispone
l’applicazione delle sanzioni di cui sopra riportate sul presente Comunicato del C.R. Veneto.
Per quanto riguarda il Sig. Carlo CONTARIN, non presente, il Rappresentante della Procura ha richiesto
l’applicazione della sanzione della inibizione per giorni 40.
La C.D.T., ritenuta la sussistenza dei fatti ascritti al Sig. Contarin, che risultano oggettivamente incontestati e provati
documentalmente e la congruità della sanzione richiesta,
dispone
a carico del Sig. Carlo Contarin l’applicazione della sanzione della inibizione di giorni 40 a partire dalla di
pubblicazione della presente delibera sul Comunicato ufficiale del C.R. Veneto.