COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 84 del 24 Giugno 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 2.1.4. DEFERIMENTO DA PARTE DEL

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 84 del 24 Giugno 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

2.1.4. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE

nei confronti :

del Sig. Matteo BUSETTO Calciatore tesserato U.S.D. Pellestrina

del Sig. Tomas BUSETTO Dirigente accompagnatore U.S.D. Pellestrina

della Società U.S.D. Pellestrina

La Procura Federale con atto del 3/6/2009 ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti

soggetti :

Il Calciatore Matteo BUSETTO – U.S.D. Pellestrina

Per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S.,anche in relazione agli artt. 10, commi 2 e 6 del

C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver

disputato in data 21.09.2008, 28.09.2008 e 12.10.2008 tre gare nelle file della società U.S.D. Pellestrina senza averne

titolo perché al momento non tesserato come descritto nella parte motiva di cui all’atto di deferimento allegato;

Il Dirigente Accompagnatore Tomas BUSETTO – U.S.D. Pellestrina

Per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 10, commi 2 e 6 del

C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver

sottoscritto le distinte delle gare Pellestrina-Vetrego del 21.9.2008, S.Anna Chioggia – Pellestrina del 28.9.2008 e

Altobello Aleardi Barche – Pellestrina del 12.10.2008 in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente

tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti,

malgrado il calciatore Matteo Busetto non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento

allegato;

la Società U.S.D. Pellestrina

a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S. nelle violazioni ascritte ai propri tesserati

ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1,

Il deferimento é fondato sui seguenti motivi :

“Il Sostituto Procuratore Federale,

esaminata la documentazione relativa alla nota del 13.05.2009 con la quale il Presidente del Comitato Regionale Veneto

ha segnalato la partecipazione irregolare del calciatore Matteo BUSETTO da parte della società U.S.D. PELLESTRINA in

occasione delle gare valevoli per il Campionato di Terza Categoria – Gir.”A" Pellestrina - Vetrego del 21.09.2008

terminata con il risultato di 2 - 1, S. Anna Chioggia - Pellestrina del 28.09.2008 terminata con il risultato di 2·- 3 e Altobello

Aleardi Barche - Pellestrina del 12.10.2008 terminata con il risultato di 1 - 3;

rilevato, dall'esame della suddetta documentazione, che il calciatore Matteo BUSETTO è stato impiegato dalla U.S.D.

PELLESTRINA in posizione irregolare nelle predette gare, perché non tesserato, essendosi lo stesso vincolato

formalmente per tale società solamente in data 02.12.2008;

rilevato, come si evince dalla documentazione in atti, che il nominativo del Matteo BUSETTO venne inserito nell'elenco in

distinta delle partite in questione, ove le specifiche dichiarazioni di regolare tesseramento dei giocatori impiegati risultano

firmate, quale dirigente accompagnatore ufficiale dal sig. Tomas BUSETTO;

considerato che il sopramenzionato dirigente accompagnatore con la sottoscrizione delle liste gara richiamate dichiarava

che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società

di appartenenza, giusto le norme vigenti;

accertato che il sig. Matteo BUSETTO ha partecipato alle predette gare nell'interesse della società U.S.D. PELLESTRINA

ai sensi dell'art. 1, comma 5, del C.G.S.;

ritenuto che l'appartenenza del sig. Matteo BUSETTO alla categoria dei calciatori (matricola 3.881.066) non lo esimeva

dal rispetto di tutte le norme federali, a prescindere dalla qualifica di tesserato nello specifico momento di commissione

dei fatti contestati, e che, pertanto, lo stesso debba essere chiamato a rispondere della violazione di cui agli artt. 1,

comma 1, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 10, commi 2 e 6, del C.G.S.;

ritenuto che l'avvenuto utilizzo di un calciatore non tesserato abbia integrato la violazione dei principi di lealtà, probità e

rettitudine sportiva sanciti dall'art. 1. comma 1. del C.G.S. anche in relazione agli artt. 10, commi 2 e 6, del C.G.S.,

ascrivibile anche al sig. Tomas BUSETTO, dirigente della società U.S.D. PELLESTRINA, nonché, a titolo di

responsabilità oggettiva, alla società U.S.D. PELLESTRINA. ai sensi dell'art. 4, comma 2. del C.G.S. per l'operato dei

propri tesserati, ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1, comma 5,

C.G.S.”

La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell'odierna

udienza.

AI dibattimento del 23/6/2009 sono risultati presenti :

- i Sigg.ri Matteo BUSETTO (Calciatore) ed il Sig. Tomas BUSETTO (Dirigente Accompagnatore) dell’U.S.D. Pellestrina

rappresentati dal Sig. Vianello Giovanni (Segretario Pellestrina)

- la Società U.S.D. Pellestrina, rappresentata dal Sig. Domenico Gorin (Vice Presidente

Pellestrina)

- il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura Federale.

Il Rappresentante della Procura, considerate le ragioni addotte dalle Società e valutato il contesto in cui si é svolto il fatto

oggetto del deferimento, vista la disponibilità manifestata dai soggetti deferiti, ha ritenuto di poter aderire al

patteggiamento, nella misura di seguito specificata :

- a carico del Sig. Matteo BUSETTO calciatore tesserato Pellestrina : una giornata di squalifica da scontarsi nella

stagione 2009/2010;

- a carico del Sig. Tomas BUSETTO dirigente accompagnatore Pellestrina : 40 giorni di inibizione con decorrenza

dalla data di pubblicazione del presente Comunicato;

- a carico della Società U.S.D. Pellestrina : un punto di penalizzazione da applicarsi nella classifica del

campionato della prima squadra nella stagione sportiva 2009/2010 e

ammenda

di € 250,00;

Le parti presenti hanno, dunque, dichiarato di volersi avvalere dell'applicazione dell'art. 23, 1° comma del Codice di

Giustizia Sportiva e quindi di accettare le predette sanzioni disciplinari concordate con il Rappresentante della Procura

Federale.

La Commissione Disciplinare Territoriale

Visto l’art. 23, 1° comma del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al punto comma 2 del predetto articolo

Dispone

l’applicazione delle seguenti sanzioni :

- a carico del Sig. Matteo BUSETTO calciatore tesserato Pellestrina : una giornata di squalifica da scontarsi nella

stagione 2009/2010;

- a carico del Sig. Tomas BUSETTO dirigente accompagnatore Pellestrina : 40 giorni di inibizione con decorrenza

dalla data di pubblicazione del presente Comunicato;

- a carico della Società U.S.D. Pellestrina : un punto di penalizzazione da applicarsi nella classifica del

campionato della prima squadra nella stagione sportiva 2009/2010 e

ammenda

di € 250,00;

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it