COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 14/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 59 del 14/05/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
218 Stagione Sportiva 2008/09 Reclamo A.S.D. Ricortola Avverso Squalifica Al Calciatore Spallanzani Luca Per 3 Gg. (C.U. N° 56 Del 23\4\2009)
Propone rituale reclamo la A.s.d. Ricortola avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. della Toscana con la seguente motivazione: “Per aver offeso il D.G. sanzione aggravata in quanto capitano”.
La reclamante nel chiedere una riduzione, nega che il proprio tesserato abbia pronunciato la parola “buffone” all’indirizzo del D.G., poiché tale parola non rientrerebbe nel bagaglio culturale del calciatore, il quale si sarebbe limitato a protestare chiedendo lìespulsione di un avversario in quanto già ammonito.
La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo.
Il D.G. nel supplemento di rapporto conferma che la protesta dello Spallanzani era sì mirata alla mancata espulsione dell’avversario, ma era accompagnata dall’epiteto “buffone” rivolto al direttore di gara.
Vale la pena di ricordare come il rapporto ed il supplemento rivestano nell’ordinamento sportivo carattere di prova privilegiata.
E’ indubbio che dare del buffone a qualcuno non può non essere ritenuto offensivo.
Lo Spallanzani era capitano e pertanto alla consueta sanzione di due gare si aggiunge la terza come aggravante per la qualifica ricoperta.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.