COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 119 del 29/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare ECCELLENZA NEL RECLAMO PROPOSTO DA PAOLIERI FR
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 119 del 29/05/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
ECCELLENZA
NEL RECLAMO PROPOSTO DA PAOLIERI FRANCESCO DIRIGENTE A.C. CITTA’ DI CASTELLO IN PROPRIO IN
RIFERIMENTO ALLA GARA – A.C. CITTA’ DI CASTELLO / SPORTING TRESTINA DISPUTATA IL 28.03.2009 A CITTA’ DI
CASTELLO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 95 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA DATATO 31.03.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA).
- PER INIBIZIONE PER FINO AL 31.03.2013.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 28.05.2009, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo in proprio il dirigente della citata società, adducendo i seguenti motivi :
eccessività della sanzione e richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Il grave comportamento addebitato al Sig. Francesco Paolieri, Dirigente Accompagnatore della società A.C. Città di
Castello Srl S.S.D., è stato integralmente confermato dal direttore di gara in sede di audizione.
In particolare l’arbitro ha precisato che sia la spinta all’assistente [effettuata dal suddetto Dirigente con entrambe
le mani, facendolo retrocedere di circa un metro] sia lo sputo al medesimo [lanciato dal Paolieri mentre inveiva
con l’Assistente guardandolo in faccia] sono stati sicuramente volontari.
Le descritte condotte del Sig. Paolieri Francesco, unitamente alla reiterate offese e minacce rivolte all’’Arbitro ed
al suo Assistente, così come descritte nel referto di gara, meritano pertanto adeguata sanzione.
La misura dell’inibizione irrogata dal G.S. al 31.03.2013 appare congrua e quindi meritevole di integrale conferma.
P.Q.M.
respinge il reclamo proposto in proprio dal Dirigente della A.C. Città di Castello S.r.l. S.S.D. Sig. Francesco Paolieri,
confermando l’impugnata decisione del G.S.
· DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.