COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 13 Maggio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. L
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 13 Maggio 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO A.C. LEGNAGO SALUS
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 45 del
14/1/2009 – Delibera gara Legnago Salus – Cerea del 6/1/2009 – Coppa Italia Dilettanti Fase Regionale
La Società A.C. Legnago Salus ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale Regionale
pubblicata con il Comunicato n. 45 del 14/1/2009, con la quale omologava la gara in oggetto, respingendo il ricorso
presentato in primo grado dalla stessa Società, per la partecipazione del giocatore Mondello Giacomo (Cerea) alla gara
in esame.
La Commissione Disciplinare Territoriale scioglie la riserva pubblicata sul C.U. n. 50 del 28/1/2009 al punto 4.2.1. e
relativa ai due ricorsi in epigrafe.
La Commissione Disciplinare ricorda che, preliminarmente, in rito,ha riunito in un unico giudizio i due ricorsi emarginati.
La C.D.T. presa visione della delibera emessa dalla Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. con C.U. n. 19/D
dell’8/5/2009, con la quale ha stabilito la regolarità del trasferimento intercorso tra le Società Bassa Padovana e Cerea ed
ha confermato il tesseramento del giocatore Mondello Giacomo a favore della Società Cerea, con decorrenza
17/12/2008;
considerata, alla luce di quanto sopra esposto, ineccepibile la partecipazione del calciatore Mondello alle gare prese in
esame :
28/12/2008 : Lugagnano – Cerea Campionato di Eccellenza
06/01/2009 : Legnago Salus . Cerea Coppa Italia Dilettanti
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere i ricorsi presentati dalle Società A.C. Lugagnano e A.C. Legnago Salus;
• di confermare i risultati delle gare in questione acquisiti in campo come segue :
Lugagnano - Cerea 0 – 2
Legnago Salus - Cerea 2 – 2
• di disporre a carico delle Società ricorrenti l’addebito della tassa reclamo non versata.