COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 13 Maggio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. L

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 13 Maggio 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

RICORSO A.C. LUGAGNANO

Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 66 del

29/4/2009 – Squalifica per quattro giornate giocatore Gasparato Francesco – Campionato Regionale

Giovanissimi

La Società A.C. Lugagnano ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale

pubblicata con il Comunicato n. 66 del 29/4/2009, con la quale é stata assunta la squalifica per quattro giornate di gara a

carico del calciatore Gasparato Francesco : “per aver colpito con uno schiaffo al volto un giocatore avversario, a fine

gara”.

La Commissione Disciplinare Territoriale

letto il ricorso proposto dalla Società A.C. Lugagnano;

esaminata la documentazione ufficiale agli atti;

rilevato, dal referto arbitrale, che il calciatore Gasparato, a fine gara, durante lo scambio di saluti, ha schiaffeggiato al

volto un avversario senza procurargli danno;

considerato che, a prescindere dall’eventuale provocazione ricevuta, peraltro non colta dall’arbitro, il gesto del Gasparato,

tenuto conto anche dell’età dello stesso e della categoria “Giovanissimi” di appartenenza, non può essere comunque

giustificato;

ritenuta perciò congrua la sanzione applicata dal Giudice Sportivo di primo grado

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

• di respingere il ricorso proposto dall’A.C. Lugagnano;

• di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Gasparato Francesco;

• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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