COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 13 Maggio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. L
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 13 Maggio 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO A.C. LUGAGNANO
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 66 del
29/4/2009 – Squalifica per quattro giornate giocatore Gasparato Francesco – Campionato Regionale
Giovanissimi
La Società A.C. Lugagnano ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale
pubblicata con il Comunicato n. 66 del 29/4/2009, con la quale é stata assunta la squalifica per quattro giornate di gara a
carico del calciatore Gasparato Francesco : “per aver colpito con uno schiaffo al volto un giocatore avversario, a fine
gara”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso proposto dalla Società A.C. Lugagnano;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
rilevato, dal referto arbitrale, che il calciatore Gasparato, a fine gara, durante lo scambio di saluti, ha schiaffeggiato al
volto un avversario senza procurargli danno;
considerato che, a prescindere dall’eventuale provocazione ricevuta, peraltro non colta dall’arbitro, il gesto del Gasparato,
tenuto conto anche dell’età dello stesso e della categoria “Giovanissimi” di appartenenza, non può essere comunque
giustificato;
ritenuta perciò congrua la sanzione applicata dal Giudice Sportivo di primo grado
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso proposto dall’A.C. Lugagnano;
• di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Gasparato Francesco;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.