COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 84 del 24 Giugno 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 2.1.2. RICORSO A.C. C

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 84 del 24 Giugno 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

2.1.2. RICORSO A.C. COLOGNA VENETA

Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 77 del

4/6/2009 – Squalifica per cinque giornate giocatore Morin Matteo – Play-off Campionato di 2^ Categoria

La Società A.C. Cologna Veneta ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale Regionale,

pubblicata con il Comunicato n. 77 del 4/6/2009 con la quale é stata assunta la squalifica per cinque giornate a carico del

calciatore Morin Matteo : “per avere stretto con forza la mano all’arbitro causandogli momentaneo dolore e spintonandolo

indietro”.

La Commissione Disciplinare Territoriale

letto il reclamo presentato dall’A.C. Cologna Veneta;

esaminata la documentazione ufficiale agli atti;

rilevato che, dallo stesso rapporto arbitrale, consta come il calciatore Morin Matteo abbia esercitato una protesta intensa

e smodata, senza però trascendere nell’aggressione fisica;

ritenuto, pertanto, maggiormente aderente alla situazione in esame la sanzione della squalifica per tre giornate

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

• di accogliere parzialmente il ricorso proposto dall’A.C. Cologna Veneta;

• di ridurre a tre giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Morin Matteo.

La tassa reclamo non é stata versata.

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