F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 88/CDN del 07.05.2009 (232) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASC D. JORDAN AUFUGUM AVVERSO LA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA’ FC SAN MARCO (ammenda di € 1.000,00) A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 88/CDN del 07.05.2009

(232) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASC D. JORDAN AUFUGUM AVVERSO LA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA’ FC SAN MARCO (ammenda di € 1.000,00) A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria CU n. 121 del 31.3.2009).

La Commissione disciplinare nazionale, letto il ricorso proposto dalla Soc. ASC D. Jordan Aufugum avverso la decisione della CD Territoriale presso il CR Calabria emessa a carico della Soc. San Marco, a seguito di deferimento della Procura Federale, di cui al CU n. 121 del 31.3.2009; sentite la parte ricorrente, nonché la FC San Marco, parte resistente, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 36 comma 10 CGS; riservato il provvedimento così come richiesto dalle parti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso come da separata ordinanza letta alle parti in udienza e allegata al relativo verbale. Dispone incamerarsi la tassa versata.

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