F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CDN del 17.06.2009 (326) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE ZOPPO (all’epoca dei fatti, Presidente del Consiglio di amministrazione e Legale rappresentante d
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CDN del 17.06.2009
(326) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE ZOPPO (all’epoca dei fatti, Presidente del Consiglio di amministrazione e Legale rappresentante della Soc. Pro Patria Gallaratese GB Srl) E DELLA SOCIETA’ PRO PATRIA GALLARATESE GB Srl (nota n. 7977/1203pf08-09/SP/blp del 5.6.2009).
Visto il deferimento del Procuratore Federale disposto in data 5.6.2009 nei confronti del Sig. Giuseppe Zoppo e della Società Pro Patria Gallaratese GB S.r.l. All’inizio della riunione odierna, la Società Pro Patria Gallaratese GB S.r.l., tramite il proprio legale, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, uno dei deferiti, ossia la Società Pro Patria Gallaratese GB S.r.l. ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23 C.G.S. (“pena base per la Società Pro Patria Gallaratese GB S.r.l. l’ammenda di Euro 10.000,00 diminuita ai sensi dell’art. 24 C.G.S. ad Euro 6.700,00, ulteriormente diminuita ai sensi dell’art. 23 C.G.S. ad Euro 5.000,00 di ammenda”; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, C.G.S. secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. Questa Commissione dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (Cinquemila/00) alla Società Pro Patria Gallaratese GB S.r.l. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta società. Per quanto riguarda, invece, il Signor Giuseppe Ambrogio Zoppo, Presidente e legale rappresentante della Società Pro Patria Gallaratese G.B. S.r.l., questi veniva deferito dalla Procura Federale, con provvedimento del 5.6.2009, per rispondere della violazione prevista dall’art. 85, lettera B) par. v) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 8, comma 5, C.G.S., punita dall’art. 90, comma 2 delle N.O.I.F. per il mancato deposito della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS dovuti per emolumenti di mensilità nei termini previsti. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto l’affermazione della responsabilità del deferito e l’irrogazione della sanzione di mesi 1 di inibizione. Nessuno è comparso per il deferito, Sig. Zoppo. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va dunque accolto. Risulta infatti effettivamente provato che, entro il termine del 30.4.2009, non risultava documentato il versamento delle ritenute IRPEF dovute, dei contributi ENPALS e del Fondo di fine carriera per il periodo ottobre/dicembre 2008. Di qui l’affermazione di responsabilità del deferito. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Giuseppe Ambrogio Zoppo la sanzione dell’inibizione per mesi 1 (uno).
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