F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 93/CDN del 21.05.2009 (225) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO FERRARI (Presidente e legale rappresentante della Soc. AC Rodengo Saiano Srl), MARCO CARBONE (

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 93/CDN del 21.05.2009

(225) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO FERRARI (Presidente e legale rappresentante della Soc. AC Rodengo Saiano Srl), MARCO CARBONE (Presidente del Collegio Sindacale e responsabile del controllo contabile della Soc. AC Rodengo Saiano Srl) E DELLA SOCIETA’ AC RODENGO SAIANO Srl (nota n. 5680/857pf08-09/SP/blp del 24.3.2009)

Il deferimento Con provvedimento del 24 marzo 2009 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione i sigg. Alessandro Ferrari (Presidente e legale rapp.te della AC Rodendo Saiano Srl) e Marco Carbone (Presidente del Collegio Sindacale e responsabile del controllo contabile della società AC Rodengo Saiano Srl) per rispondere della violazione di cui all’art. 85, lett. B), par. V delle NOIF e punita dall’art. 90, c. 2, delle NOIF, per il mancato deposito della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti del mese di agosto 2008 nei termini stabiliti, nonchè della violazione prevista dall’art. 8, c. 1, del CGS per la dichiarazione non veridica effettuata alla Co.Vi.So.C. in data 30.1.09; nonchè la società A.C. Rodengo Saiano Srl per rispondere della violazione dell’art. 4, cc. 1 e 2, CGS, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le condotte ascritte ai propri su citati dirigenti. Gli incolpati hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, memoria difensiva con la quale, in sintesi, si sostiene che il pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti del mese di agosto 2008 è stato effettivamente eseguito solo il 4 febbraio 2009, cinque giorni dopo la scadenza del termine ultimo per un errore materiale, e di avere reso dichiarazione alla Co.vi.so.c., rivelatasi poi non veritiera, nella convinzione di aver adempiuto a tutti i pagamenti. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per il sig. Alessandro Ferrari: 3 mesi di inibizione; - per il sig. Marco Carbone: 3 mesi di inibizione; - per la Soc. Rodengo Saiano: € 15.000,00 di ammenda. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e ascoltate le parti, rileva quanto segue: Dalle acquisizioni documentali dell’Ufficio indagini si evince chiaramente che le violazioni contestate risultano comprovate: in effetti il pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti del mese di agosto 2008 è stato eseguito solo in data 4 febbraio 2009, ovvero cinque giorni dopo la scadenza del termine ultimo mentre, sostengono i prevenuti, la dichiarazione mendace, resa alla Co.Vi.Soc. il 30.1.09, che invece tutto il dovuto era stato pagato tempestivamente, sarebbe stata frutto di un errore materiale e, comunque, compiuta in buona fede. Restano comunque confermate per tabulas, al di là delle giustificazioni rese nella difesa degli incolpati, le violazioni contestate.Ritiene peraltro questa Commissione, conformemente a quanto deciso dalla Corte di Giustizia Federale (CU n. 144 del 5.3.2009) che i componenti del Collegio Sindacale di una società professionistica di calcio non possono considerarsi tesserati FIGC, rivestendo gli stessi lo status di organi di controllo interni alla società e non di organi muniti di rappresentanza legale; risultano pertanto, soggetti alla responsabilità civile o responsabilità organica nei confronti della società, ma privi di qualunque responsabilità disciplinare per l’ordinamento sportivo. Si ritiene pertanto improcedibile il deferimento nei confronti del signor Marco Carbone, in quanto soggetto non assimilabile a tesserato FIGC. Il dispositivo Per tali motivi, questa Commissione delibera di infliggere, per i fatti su esposti: al sig. Alessandro Ferrari, la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione e alla Soc. AC Rodendo Saiano Srl la sanzione dell’ammenda di € 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00). Dichiara improcedibile, invece - per quanto su indicato – il deferimento nei confronti del signor  Marco Carboni.

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