F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 103/CGF del 30 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 20 Luglio 2009 2) RICORSO DELLA S.S. VILLACIDRESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 103/CGF del 30 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 20 Luglio 2009

2) RICORSO DELLA S.S. VILLACIDRESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PALAZZO MICHELANGELO SEGUITO GARA VILLACIDRESE/BUDONI DEL 18.1.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 21.1.2009)

Al 47° del secondo tempo, della gara Villacidrese/Budoni disputata il 18.1.2009, il calciatore Palazzo Michelangelo numero 4 della società Villacidrese a “giuoco fermo” colpiva con entrambe le mani al volto un calciatore avversario. L’arbitro lo espelleva - su segnalazione dell’assistente - ed il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 89 del 21.1.2009 , lo sanzionava con la squalifica per 3 gare effettive. Avverso tale decisione hanno presentato ricorso la società Villacidrese chiedendo il riesame di tutta la questione alla luce del fatto che il calciatore cercava mentre veniva battuto un calcio d’angolo di divincolarsi dalla trattenuta di un avversario come avviene normalmente in tutte quante le azioni che preludono la ripresa del giuoco su calcio d’angolo o punizione verso l’area avversaria. Secondo il ricorso il tutto era altresì evincibile dall’esame di un filmato TV. Ciò posto la prospettata censura non merita accoglimento. Ed infatti dall’esame del referto arbitrale, in particolare da quello dell’assistente - che è stato altresì direttamente sentito - emerge, in maniera inequivocabile, che il calciatore Palazzo ha colpito volontariamente, nonché a giuoco fermo un avversario, non potendo a questo proposito trovare ingresso nel sistema qualsivoglia filmato essendo i fatti avvenuti sotto la diretta visione dell’assistente dell’arbitro che ha puntualmente ricostruito gli stessi dal medesimo in quel momento percepiti. Consequenzialmente si ritiene che la fattispecie integra e perfeziona tutti gli elementi previsti dall’ art.19 comma 4 lett. b) C.G.S., correttamente applicati pertanto dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Villacidrese Calcio S.r.l. di Villacidro (Cagliari) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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