F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 216/CGF del 28 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 271/CGF del 03 Luglio 2009 1) RICORSO DEL PERUGIA CALCIO S.P.A., AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’INI
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 216/CGF del 28 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 271/CGF del 03 Luglio 2009
1) RICORSO DEL PERUGIA CALCIO S.P.A., AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. SILVESTRINI VINCENDO (ALL’EPOCA DEI FATTI, PRESIDENTE PRO-TEMPORE) PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1, COMMA 1, DEL CGS E DELL’ART. 96 DELLE N.O.I.F.; - DELL’AMMENDA DI € 50.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4, DEL CGS, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 3676/110PF06-07/MSMG DEL 13.1.2009)
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN del 14.4.2009)
2) RICORSO DELL’A.S.D. PONTE FELCINO, AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. PASSERI ROBERTO (ALL’EPOCA DEI FATTI, PRESIDENTE PRO-TEMPORE) PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1, COMMA 1, DEL CGS E DELL’ART. 96 DELLE N.O.I.F.; - DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4, DEL CGS, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 3676/110PF06-07/MSMG DEL 13.1.2009)
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN del 14.4.2009)
Con reclami, rispettivamente, del 17 e del 22 aprile 2009 i citati dirigenti sportivi e le società rispettivamente rappresentate impugnavano l’epigrafata decisione della Commissione Disciplinare Nazionale con la quale venivano ritenuti responsabili di essersi accordati fra loro al fine di eludere il pagamento del c.d. “premio di preparazione”. L’indagine ha avuto origine dalla segnalazione effettuata dal signor Alessandro Dominici, nella sua qualità di presidente della A.S.D. Perugia Giovane, che avrebbe avuto diritto, a suo dire, al pagamento del menzionato premio. Secondo l’esponente, nella stagione calcistica 2005/2006 molteplici calciatori della A.S.D. Perugia Giovane erano transitati in altre società: nella maggior parte dei casi si trattava di società dilettantistiche operanti nelle zone limitrofe a Perugia e, per essi, la A.S.D. Perugia Giovane rinunciò al premio di preparazione. Diversa la situazione della A.S.D. Ponte Felcino che, dopo aver tesserato sei giovani provenienti dalla A.S.D. Perugina Giovane, li girò (immediatamente) tutti in prestito alla Perugia Calcio S.p.A. (società professionistica); al termine della stagione calcistica, poi, l’A.S.D. Ponte Felcino svincolò gli stessi sei calciatori, che furono tesserati come “giovani di serie” dal Perugia Calcio S.p.A. Nella stagione successiva si verificò la medesima situazione, stavolta, però, con ben dieci calciatori. Il signor Dominici allegava alla propria denuncia un supporto magneto-ottico (DVD) contenente la registrazione di una telefonata, e la relativa trascrizione fonica, intercorsa tra lo stesso esponente ed il signor Passeri, presidente dell’A.S.D. Ponte Felcino: nella telefonata il Passeri confermava al Dominici (fintosi per l’occasione un dirigente della società professionistica Ascoli Calcio, interessata a collaborare con l’A.S.D. Ponte Felcino) l’esistenza di un accordo tra il Perugina Calcio S.p.A. e l’A.S.D. Ponte Felcino finalizzato a far risparmiare al Perugia Calcio i soldi dovuti a titolo di premio di preparazione. Secondo le conclusioni della Procura Federale, recepite dalla Commissione Disciplinare Nazionale, tali circostanze costituiscono precisi indizi circa l’effettiva esistenza di un accordo tra il Perugia Calcio S.p.A. e l’A.S.D. Ponte Felcino finalizzato all’aggiramento della normativa federale in tema di “premi di preparazione”. La Commissione Disciplinare Nazionale ha quindi concluso per l’irrogazione delle sanzioni indicate in epigrafe. Istruito il reclamo e fissata la data dell’odierna camera di consiglio, i ricorrenti depositavano ampie memorie difensive con le quali, in buona sostanza, si evidenziava: Per il Perugia Calcio S.p.A.: a) l’illegittimità del deferimento del signor Pierangelo Silvestrini, rimasto estraneo al procedimento in due gradi di giudizio e coinvolto nell’attuale fase solo a seguito dell’estensione del giudizio, sebbene la C.G.F. avesse disposto l’integrazione del contraddittorio senza stabilire nei confronti di chi. Sicuramente non di Pierangelo Silvestrini, soggetto assolutamente estraneo al procedimento ed in nessun modo litisconsorte necessario. Il mancato coinvolgimento di Pierangelo Silvestrini nel primo grado di giudizio è imputabile solo alla carente attività istruttoria svolta dalla Procura Federale, cui la circostanza che i modelli di tesseramento fossero stati firmati da Pierangelo Silvestrini era nota fin dall’apertura dell’istruttoria. A tal proposito la difesa segnalava la giurisprudenza della C.G.F. secondo cui le circostanze di fatto note ma non fatte oggetto di specifiche contestazioni e di deferimento da parte della Procura Federale, devono comunque intendersi coperte, pur in assenza di un formale provvedimento di archiviazione, da una sorta di “giudizio di irrilevanza”, come tali non potendo in seguito costituire oggetto di ulteriore e diverso deferimento. Se il signor Pierangelo Silvestrini, insisteva la difesa, è stato da ultimo ritenuto litisconsorte necessario, perchè non sono stati considerati alla stessa stregua anche il signor Oliovecchio e i giovani calciatori, anch’essi contravventori dell’art. 96 N.O.I.F.. Non si può accettare l’assoluta discrezionalità della Procura Federale nell’identificazione dei litisconsorti; la Procura non può, dopo oltre un anno dalla chiusura delle indagini, un deferimento e due gradi di giudizio svolti, ricordarsi di un altro soggetto rimasto fino ad oggi completamente estraneo al procedimento; b) l’inesistenza delle violazioni contestate ai signori Silvestrini e alla società Perugina Calcio: il signor Dominici non ha mai chiarito i termini del presunto accordo fraudolento, bensì riferiva genericamente che l’operazione era stata realizzata “senza nessun vincolo e senza nessun onere da parte di entrambe le società”, senza fare riferimento a specifici accordi tra l’A.S.D. Ponte Felcino e il Perugia Calcio S.p.A. ma soltanto a “un favore personale a dei dirigenti”. Mancano le copie delle presunte liberatorie firmate dal Perugia Calcio e dai genitori dei ragazzi; il Passeri avrebbe potuto agevolmente produrle ma ciò non è avvenuto palesando l’inesistenza delle menzionate dichiarazioni di manleva. La ragione del trasferimento dei ragazzi dall’A.S.D. Ponte Felcino al Perugia Calcio pochi giorni dopo il tesseramento degli stessi presso l’A.S.D. Ponte Felcino risiedeva semplicemente nell’esigenza dei ragazzi stessi di continuare a frequentare i propri amici anche in occasione delle attività sportive. Nessuna prova documentale poteva sostenere la tesi accusatoria in quanto l’atto di incolpazione poggiava le proprie basi esclusivamente sulle dichiarazioni di soggetti interessati e sulle affermazioni estorte al sig. Passeri nel corso di una telefonata ingannevole. c) la completa estraneità ai fatti oggetto del procedimento del presidente Vincenzo Silvestrini, rimarcando il fatto che lo stesso non veniva mai citato personalmente in tutto il voluminoso fascicolo processuale se non durante la telefonata registrata, laddove il Passeri aveva sostenuto, millantando la conoscenza del presidente del Perugia Calcio per spuntare condizioni migliori dal club marchigiano che gli offriva una collaborazione, di “fare un favore a dei dirigenti del Perugia Calcio e al presidente che conosco molto bene”, per poi smentirsi in sede di interrogatorio, allorchè aveva sostenuto di non conoscere personalmente il Silvestrini. Del resto, come potrebbe sostenersi che il presidente del C.d.A. di una società professionistica di serie C/1 possa occuparsi, direttamente o indirettamente, del tesseramento di ragazzini? Pur a voler ritenere che i documenti fossero stati firmati da Vincenzo Silvestrini, lo stesso non avrebbe avuto alcuno modo per scoprire che i ragazzi erano stati tesserati per l’A.S.D. Ponte Felcino soltanto per pochi giorni. Il sig. Vincenzo Silvestrini non aveva mai firmato alcun documento, tanto di trasferimento quanto di tesseramento, relativo ai calciatori indicati negli atti del procedimento; tutto ciò sarebbe stato facilmente riscontrabile se la Procura si fosse preoccupata di ascoltare il sig. Silvestrini o un qualsiasi rappresentante del Perugia Calcio. Per l’A.S.D. Ponte Felcino: La difesa del Passeri e del Ponte Felcino riteneva che la Commissione Disciplinare Nazionale avesse fondato la sua decisione principalmente sulla telefonata registrata tra il Passeri ed il Dominici ma che la stessa non fosse utilizzabile come valido strumento di prova perché relativa ad una conversazione privata fraudolentemente impostata ed acquisita, in violazione dell’art. 15 della Costituzione. La Commissione Disciplinare Nazionale aveva respinto tale eccezione, ritenendo i principi sanciti nell’art. 15 Cost. applicabili solo alle intercettazioni telefoniche, essendo invece quella prodotta nel presente giudizio solo una “registrazione” telefonica. La difesa del Ponte Felcino, invece, sosteneva che il predetto articolo non si limitasse alle sole intercettazioni telefoniche, dovendosi ritenere tutelate dai principi di “libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione” anche le telefonate private registrate senza il consenso delle parti coinvolte. La difesa esprimeva, inoltre, perplessità sul fatto che nè la Procura Federale, nè la Commissione Disciplinare Nazionale, avessero rilevato la circostanza che il Dominici aveva agito in violazione dei più elementari principi di correttezza e lealtà sportiva, sanciti dall’art. 1, comma 1, C.G.S.: il signor Passeri, infatti, nella telefonata registrata, credendo di parlare con un tesserato dell’Ascoli Calcio che poteva essere interessato all’acquisto di alcuni giovani, aveva improntato il discorso in modo tale da qualificare al massimo la sua società, presentandola con tutte le credenziali possibili ed immaginabili al fine di avere più potere contrattuale, fino al punto di affermare di conoscere il presidente del Perugina Calcio, società professionistica, per poi smentire tale circostanza in sede di audizione personale. Lo stesso signor Passeri aveva acconsentito a che i ragazzi andassero in prestito al Perugina Calcio poichè gli stessi avevano manifestato la volontà di raggiungere il loro ex allenatore Maurizio Belei, che li aveva allenati alla Perugia Giovane e che era successivamente passato al Perugia Calcio. Gli unici contatti del Passeri con tesserati del Perugia Calcio erano intercorsi con il signor Oliovecchio, mai con il presidente Silvestrini. In conclusione, si chiedeva, in via principale, il proscioglimento da ogni addebito sia per il signor Passeri che per la A.S.D. Ponte Felcino; in via subordinata, la riduzione della sanzione nella misura ritenuta di giustizia e di ragione. All’odierna camera di consiglio comparivano il rappresentante della Procura Federale, nella persona del Sostituto Procuratore Federale Lorenzo Giua, che chiedeva la conferma della sentenza del Giudice di prime cure, e gli avvocati Mattia Grassani, per il Perugia Calcio S.p.A., e Fabio Giotti, per l’A.S.D. Ponte Felcino, sentiti dal collegio ai sensi dell’art. 37, comma 2, C.G.S., i quali confermavano e ribadivano le tesi difensive espresse in atti. La Corte preliminarmente riuniti i reclami come sopra proposti dal Perugia Calcio S.p.A. e dall’A.S.D. Ponte Felcino, per connessione oggettiva e soggettiva; - ritenuto che dagli atti di causa risulti accertato che il signor Vincenzo Silvestrini abbia regolarmente (cioè ritualmente e tempestivamente) avuto notizia del deferimento da parte della Procura Federale innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, a mezzo fax pervenuto al destinatario (presso il Perugia Calcio S.p.A., all’utenza fax 075/5005566) alle ore 13:49 del 18.12.2008, e parimenti abbia regolarmente avuto notizia dalla Commissione Disciplinare Nazionale, a mezzo fax pervenuto al destinatario (presso il Perugia Calcio S.p.A., all’utenza fax 075/5005566) alle ore 13:30 del 20.4.2009, della decisione da essa stessa adottata ed oggi impugnata innanzi a questo Corte di Giustizia Federale, dovendosi così ritenere infondata l’eccezione di rito formulata dalla difesa del Perugia Calcio S.p.A. e dei suoi dirigenti sportivi; - ritenuto, altresì, che il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 17.12.2008 sostituisca in toto il precedente del 13.12.2007, restando quest’ultimo assorbito nel primo con tutto il relativo supporto probatorio: non si porrebbe, in tal modo, alcun problema di litispendenza, né di violazione del principio del “ne bis in idem”, trattandosi sostanzialmente di una rinnovazione dell’atto di citazione in giudizio con ampliamento soggettivo e conseguente unificazione delle cause per continenza; - ritenuto, inoltre, che il contenuto sostanziale del colloquio telefonico illecitamente registrato dall’esponente (e, come tale, non utilizzabile quale valida fonte di prova nel presente giudizio) sia stato successivamente riconosciuto spontaneamente e confermato da una delle parti in giudizio innanzi alla Procura Federale, potendosi così considerarlo oggi ritualmente acquisito al processo; - ritenuto, infine, che l’eventuale integrazione del contraddittorio con altre parti, quale ad esempio il sig. Oliovecchio, non possa arrecare al presente giudizio ulteriori elementi conoscitivi da considerarsi dirimenti rispetto ad un quadro indiziario e probatorio che questo Giudice reputa già sufficiente per decidere. Per questi motivi la C.G.F., riuniti preliminarmente i ricorsi come sopra proposti dal Perugia Calcio S.p.A. di Perugia e dall’A.S.D. Ponte Felcino di Ponte Felcino (Perugia), li respinge. Dispone addebitarsi le tasse reclamo.
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