F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 161/CGF del 03 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 236/CGF del 08 Giugno2009 1) RICORSO DELL’A.S. DERUTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GAR
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 161/CGF del 03 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 236/CGF del 08 Giugno2009
1) RICORSO DELL’A.S. DERUTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. SCHENARDI MARCO SEGUITO GARA PONTEDERA/DERUTA DEL 15.3.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 123 del 16.3.2009)
Con ricorso tempestivamente proposto l’A.S. Deruta ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Campionato Serie D (pubblicata sul Com. Uff. n. 123 del 16.3.2009) con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara Pontedera/Deruta del 15.3.2009, ha irrogato al signor Schenardi Marco, allenatore, la squalifica per 4 giornate effettive di gara per avere, nel corso dell’intervallo, contestato l’operato della terna arbitrale con toni aggressivi e minacciosi, reiterando, dopo essere stato allontanato ed invitato a non far rientro sul terreno di gioco, questo comportamento, sia dalla tribuna, ove si era posizionato, sia al termine della gara, tanto da costringere l’arbitro a richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine. Con i motivi scritti, pur ammettendo la sussistenza di queste condotte, ha richiesto di approfondire quanto accaduto, concludendo per una riduzione della sanzione inflitta. Alla seduta del 3.4.2009 nessuno è comparso davanti alla C.G.F. – 3a Sezione Giudicante. Ciò premesso, osserva questa C.G.F. – 3a Sezione Giudicante – che sussistono tutti i presupposti per ritenere la congruità della sanzione disciplinare irrogata, tenutosi conto della gravità dei reiterati comportamenti posti in essere dallo Schenardi il quale, proprio per la sua qualifica di allenatore, avrebbe dovuto essere di esempio per i suoi calciatori. Il che non è, purtroppo, avvenuto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Deruta di Deruta (Perugia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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