F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 63/CGF del 13 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 196/CGF del 22 maggio 2009 3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. PROPOSTO DAL PRESIDENTE D

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 63/CGF del 13 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 196/CGF del 22 maggio 2009

3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. PROPOSTO DAL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LIGURIA L.N.D. AVVERSO LA DECLARATORIA D’INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOC. F.C. SPERANZA 1912 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPERANZA 1912/SPOTORNESE DEL 21.9.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Savona – Com. Uff. n. 13 del 2.10.2008)

Il Presidente del Comitato Regionale Liguria L.N.D. ha avanzato a questa Corte, con atto del 31.10.2008 non inviato contestualmente alle controparti interessate, istanza di revocazione della decisione adottata da Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Savona – Com. Uff. n. 13 del 2.10.2008, con cui era stato dichiarato inammissibile “per mancata osservanza delle formalità di presentazione” (omesso preannuncio ex art. 29, comma 9, lett. b) C.G.S.) un reclamo sporto dal F.C. Speranza 1912 denunciante l’irregolarità della gara Speranza 1912/Spotornese (Campionato Ligure di II Categoria), gara viziata dall’avvenuto impiego, nelle fila dello Spotornese, del calciatore Esu Gabriele, inutilizzabile perché squalificato. Addebita al primo giudice di aver ignorato quanto specificato nella nota esplicativa 24.10.2008 della segreteria F.I.G.C., di cui, dopo aver chiarito che i reclami riguardanti la posizione irregolare dei calciatori andavano inviati ai Giudici Sportivi e non più alle Commissioni Disciplinari competenti, si precisava che la novella non prevedeva la necessità del preannuncio in quanto “tale adempimento non era mai stato contemplato anche nelle previgenti disposizioni riguardanti tale

fattispecie”. Il ricorso non è ammissibile. Tralasciando ogni considerazione circa l’esistenza di una legittimazione attiva in capo al ricorrente, è sufficiente evidenziare come all’istanza non possa darsi ingresso processuale, essendo stato palesemente violato, a cagione dell’omesso invio dell’atto riferito in parte narrativa, il basilare principio del contraddittorio che garantisce il diritto alla difesa. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal Presidente del Comitato Regionale Liguria – Lega Nazionale Dilettanti.

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