F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 11 ottobre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 61 del 21 ottobre 2008 VERTENZA: all. Andrea ANIMENTO / A.S.D. VISSO ( 134/78 )
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 11 ottobre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 61 del 21 ottobre 2008
VERTENZA: all. Andrea ANIMENTO / A.S.D. VISSO
( 134/78 )
ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Cesare DOBICI
L’allenatore dilettante Animento Andrea, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con ricorso datato 12\05\2008 assistito da studio legale associato, chiedeva il riconoscimento del credito residuo di
€ 3000,00 (tremila\00) quale premio di tesseramento, oltre interessi, nei confronti della ASD Visso partecipante al campionato di 1^ CTG Comitato Regionale Marche stagione sportiva 2007\2008, come previsto dalla scrittura privata stipulata e regolarmente depositata presso il C.R.Marche L.N.D.
La Segreteria di questo Collegio con racc.te del 26\05\2008 richiedeva alle parti le proprie controdeduzioni e al C.R. Marche la conferma dell’avvenuto deposito previsto dalla normativa federale.
La società ASD Visso con note del 10\04\08 e 03\06\08 controdeduceva alla richiesta dell’allenatore con generiche motivazioni, annotando che al tecnico spettava solo la somma di € 600,00 già versata a mezzo di assegno bancario, comprensiva del compenso per la direzione tecnica di solo un mese e del rimborso spese di trasferta. In tal modo ignorava gli accordi precedentemente sottoscritti con lo stesso nei quali era chiaro che il premio di tesseramento doveva essere corrisposto nella sua totalità anche in caso di esonero.
L’allenatore in data 10\06\2008 controdeduceva alla società ribadendo le norme federali riguardanti l’accordo economico tra società ed allenatori dilettanti e, nello stesso tempo, ripuntualizzava la richiesta di pagamento del credito di € 3000,00 (tremila).
Pertanto, dovrà rifondere all’ Animento Andrea la somma non percepita di € 3000,00 quale premio di tesseramento stagione 2007\2008.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso proposto dall’allenatoreAnimento Andrea e per l’effetto dichiara l’obbligo alla società A.S.D. Visso di corrispondere la somma di € 3000,00 a saldo del premio di tesseramento oltre interessi maturati per € 100,00 per un ammontare complessivo di € 3100,00 (tremilacento\00)oltre gli interessi che andranno a maturare fino alla data dell’effettivo soddisfo.
La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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