F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 12/CDN del 29/07/2009 (310) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO PENNESTRI (Presidente della Soc. ASD Domina Neapolis Acerrana per la stagione sportiva 2008/2
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 12/CDN del 29/07/2009
(310) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO PENNESTRI (Presidente della Soc. ASD Domina Neapolis Acerrana per la stagione sportiva 2008/2009) E DELLA SOCIETA’ ASD DOMINA NEAPOLIS ACERRANA (nota n. 7640/947pf08-09/AM/ma del 22.5.2009).
Con atto del 22.5.2009, la Procura Federale, su segnalazione del Presidente della LND – Divisione Calcio Femminile, ha deferito il Sig. Alessandro Pennestri, Presidente della ASD Domina Neapolis Acerrana e la stessa ASD Domina Neapolis Acerrana, il primo, per le violazioni di cui in epigrafe, per non aver depositato gli accordi economici stipulati, per la stagione 2008/2009, con le calciatrici per essa tesserate, la seconda, per responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente. Alla riunione del 29.7.2009, la Procura Federale ha concluso chiedendo per la Società, l’ammenda di € 1.000,00 e per il Presidente l’inibizione per mesi 3 (tre), ai sensi delle vigenti disposizioni. I deferiti, rimasti assenti, omettendo di far pervenire scritti difensivi hanno rinunciato a difendersi. Il deferimento è fondato e va pertanto accolto. Risulta pacifico che i deferiti si siano resi inadempienti all’obbligo sugli stessi gravante in forza dell’art. 94 ter, co. 2, NOIF, che impone, in maniera più che chiara, il deposito degli accordi economici intercorsi tra Società e tesserati, entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla loro sottoscrizione. L’assenza di qualsiasi attività difensiva dei deferiti corrobora le incolpazioni dirette nei confronti degli stessi. L’accertamento dell’omissione contestata comporta l’accoglimento delle richieste della Procura Federale e l’applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti. P.Q.M. Infligge alla ASD Domina Neapolis Acerrana l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00) ed al Presidente della stessa, Sig. Alessandro Pennestri, l’inibizione per mesi 3 (tre).
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