F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 20/CDN del 23/09/2009 (29) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SANTO GURZILLO (Presidente e Legale Rappresentante della Soc. US Vibonese Calcio Srl), FRANCESCO PATANIA
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 20/CDN del 23/09/2009
(29) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SANTO GURZILLO (Presidente e Legale Rappresentante della Soc. US Vibonese Calcio Srl), FRANCESCO PATANIA (Vice Presidente e Legale Rappresentante della Soc. US Vibonese Calcio Srl), GREGORIO FIGLIANO (Vice Presidente e Legale Rappresentante della Soc. US Vibonese Calcio Srl), GIUSEPPE CAFFO (Consigliere e Legale Rappresentante della Soc. US Vibonese Calcio Srl), MASSIMO COLISTRA (Consigliere e Legale Rappresentante della Soc. US Vibonese Calcio Srl)) E DELLA SOCIETA’ US VIBONESE CALCIO Srl (nota n. 831/202pf09-10/SP/blp del 5.8.2009).
La Procura Federale in data 05.08.09 ha disposto il deferimento nei confronti di:
● Sig. Santo Gurzillo (Presidente e Legale Rappresentante Società U.S. Vibonese Calcio Srl), Sig. Francesco Patania (Vice Presidente e Legale Rappresentante Società U.S. Vibonese Calcio Srl), Sig. Gregorio Figliano (Vice Presidente e Legale Rappresentante Società U.S. Vibonese Calcio Srl), Sig. Giuseppe Caffo (Consigliere e Legale Rappresentante Società U.S. Vibonese Calcio Srl), Sig. Massimo Colistra (Consigliere e Legale Rappresentante Società U.S. Vibonese Calcio Srl) per rispondere tutti della violazione di cui all’art. 8, co. 5, CGS, in relazione al paragrafo III, lettera B) punto 4 dell’allegato A del C.U. N°. 142/A del 28 maggio 20 09, ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2009/2010, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2009, l’attestazione sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Responsabile del Controllo Contabile o dal Presidente del Collegio Sindacale, in ordine al pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2009 compreso;
● la Società US Vibonese Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS, per le violazioni ascritte ai propri legali rappresentanti. I deferiti hanno fatto pervenire in data 12.09.09 memorie difensive nelle quali, rilevando la mera irregolarità formale dei comportamenti ascritti e la buona fede dei soggetti tutti, hanno chiesto il proscioglimento o, in subordine, sanzioni minimali attesa anche, a detta degli stessi, l’applicabilità delle attenuanti e dei benefici di cui all’art. 24, CGS. Alla riunione odierna il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei deferiti chiedendo l’irrogazione della sanzione ell’inibizione per mesi 6 per ciascuna delle persone fisiche e la penalizzazione di punti 1 in classifica per
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