F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 21/CDN del 24/09/2009  (8) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD LEONESSA ALTAMURA AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. COSIMO CHIRICO (Presidente) E DELL’AMMENDA DI € 1.000,00

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 21/CDN del 24/09/2009

 (8) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD LEONESSA ALTAMURA AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. COSIMO CHIRICO (Presidente) E DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

(delibera CD Territoriale presso il CR Puglia CU n. 77 del 18.6.2009).

La Commissione Vertenze Economiche, con delibera pubblicata il 29 maggio 2008, accoglieva il reclamo della Società ASD Leonessa Altamura e, per l’effetto, determinava in Euro 41.500,00 il premio di addestramento e preparazione tecnica del calciatore Julien Christian Perney, ad essa dovuto dalla Società Ternana Calcio Spa, che lo aveva tesserato. Tale delibera, impugnata dalla Società Ternana Calcio Spa, veniva confermata dalla Corte di Giustizia Federale con decisione pubblicata il 16 settembre 2008. La Società Ternana Calcio non eseguiva il pagamento del dovuto nei termini previsti dall’art. 8, co. 15, CGS e, su deferimento della Procura Federale, veniva sanzionata da questa Commissione Disciplinare con l’ammonizione al proprio Legale Rappresentante Sig. Stefano Dominicis e con l’ammenda di Euro 500,00 alla Società (decisione del 4 giugno 2009). Nel procedimento di cui trattasi veniva accertato che dal 30 maggio 2008 era stato addebitato sul conto campionato della Società Ternana Calcio l’importo di Euro 41.500,00 e che l’importo stesso era stato stornato solo in data 17 novembre 2008, dopo che il 13 novembre 2008 la Società Ternana Calcio aveva provveduto al pagamento diretto della medesima somma. La Società ASD Leonessa Altamura, con lettere rispettivamente datate 18 settembre, 2 ottobre, 13 ottobre, 20 ottobre, 29 ottobre e 6 novembre 2008, indirizzate le prime quattro alla Lega Italiana Calcio Professionistico ed al Comitato Regionale Puglia, le ultime due anche al Presidente Federale, al Procuratore Federale ed alla Lega Nazionale Dilettanti, tutte alla Società Ternana Calcio, evidenziava il mancato pagamento della Società Ternana Calcio della somma che le era dovuta; deduceva con la lettera del 6 novembre 2008 che ogni precedente sollecito era rimasto privo di riscontro; invitava, a mezzo di tale ultimo scritto, il Presidente Federale “a voler richiamare la Lega Pro al rispetto della normativa federale e del proprio ruolo istituzionale, quale garante della correttezza e lealtà nei rapporti tra le compagini affiliate alla F.I.G.C.” (virgolettato il testo letterale dello scritto). La Procura Federale, vista la nota del Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico in merito alla lettera 6 novembre 2008 della Società Leonessa Altamura, con atto del 6 aprile 2009 deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale Regione Puglia il Sig. Cosimo Chirico, Presidente della Società Leonessa Altamura, che aveva sottoscritto le lettere e la Società Leonessa Altamura, contestando al primo la violazione dell’art. 4, co. 1, CGS in relazione all’art. 5, co. 2, CGS, alla seconda la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS per l’infrazione ascritta al proprio Legale Rappresentante. La requirente riscontrava nella espressione contenuta nella lettera e sopra riportata nonché nell’altra espressione che la precedeva (“a ciò si aggiunga il perdurante silenzio della Lega Italiana Calcio Professionistico, gerente l’associazione presso cui è iscritta la Ternana Calcio Spa”) la lesione del prestigio, della reputazione e della credibilità delle istituzioni federali e, con ciò, la sussistenza delle violazioni contestate. Il Giudice di primo grado, nel contraddittorio delle parti, con decisione pubblicata il 18 giugno 2009, accoglieva il deferimento e, per l’effetto, infliggeva al Sig. Cosimo Chirico l’inibizione di mesi 2 ed alla società ASD Leonessa Altamura l’ammenda di Euro 1.000,00. Avverso tale decisione propongono reclamo entrambi i deferiti per la revoca della decisione e per il loro conseguenziale proscioglimento. Deducono, riassunti i fatti, che le espressioni contenute nella lettera del 6 dicembre 2009 non avevano alcun valore diffamatorio o lesivo dei soggetti a cui esse erano indirizzate, intendendosi sottolineare in via esclusiva solo l’inerzia dell’organismo calcistico di fronte alle plurime e lecite istanze della Società volte ad ottenere ciò che le era dovuto. Aggiungono che l’adita Commissione Disciplinare Nazionale, decidendo un caso speculare a quello di che trattasi, aveva deciso in senso favorevole alle tesi sostenute dagli attuali reclamanti e che non vi sarebbe motivo di discostarsi dalla richiamata decisione, ravvisandosi nelle espressioni esaminate i contenuti di una critica forse accesa, ma comunque priva dei connotati lesivi. All’udienza odierna, la Procura Federale ha chiesto la conferma della decisione impugnata. I deferiti, a mezzo del proprio difensore, si sono riportati alle conclusioni del reclamo, insistendo per l’accoglimento. Il reclamo è suscettibile di parziale accoglimento. Infatti, se gli incisi della lettera 6 novembre 2008 a firma del Presidente della Società deferita appaiono non costituire lesione in senso stretto dell’altrui reputazione, possono essere comunque interpretati da chi li abbia a leggere come una chiara ed inequivocabile censura, che va al di là del consentito diritto di critica, dell’operato non solo della Lega Calcio Professionistico, ma anche della stessa Presidenza Federale, alla quale la lettera era stata indirizzata. E ciò depone, ogni oltre ragionevole dubbio, per la sussistenza delle violazioni ascritte ai deferiti. Tuttavia, con riferimento alla congruità delle sanzioni irrogate, le motivazioni che hanno indotto questi ultimi alla redazione anche della lettera in oggetto e che sono desumibili dai fatti sopra descritti, inducono questa Commissione ad accogliere il reclamo nei limiti della riduzione dell’ammenda irrogata alla Società deferita. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il reclamo nei limiti dell’ammenda a carico della Società Leonessa Altamura, che riduce ad € 500,00 (cinquecento//00). Nulla per la tassa non versata.

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