F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 21/CDN del 24/09/2009  (23) – APPELLO DEL CALCIATORE GIORGIO GALLUCCI (attualmente tesserato per la Soc. GS Palmese ASD) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER MESI 6, INFLITTA A SEGUITO D

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 21/CDN del 24/09/2009

 (23) – APPELLO DEL CALCIATORE GIORGIO GALLUCCI (attualmente tesserato per la Soc. GS Palmese ASD) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER MESI 6, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

(delibera CD Territoriale presso il CR Marche CU n. 4 del 15.7.2009).

A seguito di deferimento del Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare  T erritoriale presso il Comitato Regionale Marche ha applicato nei confronti del calciatore Giorgio Gallucci la squalifica per mesi 6. Con il reclamo inoltrato a questa Commissione il calciatore chiede la rideterminazione della sanzione inflitta, applicando il minimo previsto. In data odierna nessuno è comparso per il reclamante, per la Procura Federale l’Avv. Magnanelli, il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte del reclamante e ha concluso per la sua improcedibilità. La Commissione, ritenuto che: il CGS, ai sensi dell’art. 33 co. 5 impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all’invio all’Organo Giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, co. 1 e 36, co. 10 e 11 CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38, co. 6, CGS; manca, agli atti, la prova dell’avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura Federale, peraltro non fornita nemmeno all’odierna riunione; tale omissione comporta l’improcedibilità del reclamo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it