F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 24/CDN del 29/09/2009 (11) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA POMPONI (Presidente e Legale Rappresentante della Soc. Pisa Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ PISA CALCIO
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 24/CDN del 29/09/2009
(11) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA POMPONI (Presidente e Legale Rappresentante della Soc. Pisa Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ PISA CALCIO SpA (nota n. 446/1017pf08-09/SP/blp del 15.7.2009).
Il deferimento Con atto del 15/7/2009 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale:
● il Sig. Pomponi Luca , nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Società Pisa Calcio Spa, per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 8 , co. 15, CGS, per il mancato pagamento agli aventi diritto, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione, delle somme indicate nel lodo pronunciato dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti nella riunione del giorno 9/12/2008;
● la Società Pisa Calcio Spa, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, co. 1, CGS, per le condotte ascritte al proprio Legale Rappresentante. I deferiti facevano pervenire memoria difensiva, eccependo, in primo luogo, la carenza di legittimazione passiva (in quanto la Società Pisa Calcio Spa non è più iscritta ai campionati della FIGC e, pertanto, non più soggetta alle sue normative); in secondo luogo, la nullità del procedimento (in quanto la segnalazione-denuncia del difensore del calciatore era stata fatta senza delega da parte di quest’ ultimo); in terzo luogo, in via gradata, la mancata comunicazione del lodo (atteso che esso risulta essere stato notificato al difensore della Società deferita e non alla sede legale della stessa). Di conseguenza, si chiedeva la non punibilità della Società Pisa Calcio Spa, anche in considerazione della esiguità della somma non versata e della precaria condizione economica della Società stessa. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, che ha chiesto l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) per entrambi gli incolpati. Nessuno è comparso per i deferiti. Motivi della decisione Dalla documentazione in atti emerge la responsabilità dei deferiti in relazione all’addebito contestato, in quanto la somma dovuta non è stata versata. Del tutto infondate, sia in fatto che in diritto, si rivelano le eccezioni della Società. Nel caso di specie, infatti, non sussiste la carenza di legittimazione passiva, atteso che la Società Pisa Calcio Spa risulta ancora oggi affiliata alla F.I.G.C. e che, all’epoca dei fatti, lo stesso Sig. Pomponi era tesserato; la notifica del lodo è avvenuta regolarmente, in quanto effettuata presso il domicilio eletto; ne assumono rilevanza le circostanze che hanno dato luogo all’inizio del procedimento da parte della Procura Federale. Ne deriva la responsabilità del Sig. Pomponi Luca, alla quale segue quella della Società di appartenenza, a titolo di responsabilità diretta per il comportamento antiregolamentare del proprio Presidente. Il dispositivo la Commissione Disciplinare Nazionale dichiara i deferiti responsabili delle violazioni contestate, e irroga la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) e mesi 4 (quattro) di inibizione a Pomponi Luca e quella dell’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) alla Società Pisa Calcio Spa.
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