F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 24/CDN del 29/09/2009 (1) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MANUELA MONTESANO (all’epoca dei fatti, Presidente della Soc. ASD Real Marsico) E DELLA SOCIETA’ ASD REAL
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 24/CDN del 29/09/2009
(1) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MANUELA MONTESANO (all’epoca dei fatti, Presidente della Soc. ASD Real Marsico) E DELLA SOCIETA’ ASD REAL MARSICO (nota n. 24/943pf08-09/AM/ma del 1.7.2009).
Il deferimento Con provvedimento del 1 luglio 2009, il Procuratore Federale deferiva innanzi a questa Commissione:
● la Sig.ra Manuela Montesano, all’epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Real Marsico, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, co. 1, CGS, con riferimento al CU N°. 1 stagione sportiva di competenza (2007- 2008), per aver corrisposto all’allenatore Sig. Salvatore Cammarota solo due delle quattro rate previste nel contratto stipulato con la A.S.D. Real Marsico;
● la Società A.S.D. Real Marsico, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, co. 1 e 2, CGS per i fatti ascrivibili al proprio Presidente.
I deferiti non facevano pervenire alcuna memoria difensiva nei termini previsti.All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità nei confronti dei deferiti con l’applicazione delle seguenti sanzioni: per la Sig.ra Manuela Montesano l’inibizione per mesi quattro e per la A.S.D. Real Marsico l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00). Nessuno è comparso per i deferiti. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e le prove prodotte dalla Procura Federale, nonché all’esito dell’odierno dibattimento, rileva quanto segue. Risulta dall’esame della documentazione allegata al deferimento che la Società A.S.D. Real Marsico non corrispondeva i compensi dovuti all’allenatore Salvatore Cammarota. Tale inadempimento veniva accertato dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, il quale accoglieva il ricorso proposto dal Sig. Cammarota e condannava la Real Marsico a pagare in favore dello stesso la residua somma dovuta di € 1.000,00 (mille/00). Inoltre, veniva appurato che nessuna delle parti provvedeva al deposito del suddetto contratto, così come previsto dalla C.U. N°. 1 Stagione Sportiva 2007-2008 della LND. In conclusione, dall’esame delle prove prodotte dalla Procura Federale e all’esito del dibattimento sono emerse prove sufficienti a evidenziare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità della Sig.ra Manuela Montesano, per la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS, anche con riferimento al C.U. N°. 1 stagione sportiva 2007-2008 della LND, nonché la responsabilità diretta della A.S.D. Real Marsico, ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS, per fatti ascrivibili alla Sig.ra Manuela Montesano, Presidente della suddetta Società all’epoca dei fatti. Il dispositivo La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, irroga alla Sig.ra Manuela Montesano la sanzione dell’inibizione per mesi 3 (tre) e alla A.S.D Real Marsico quella dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
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