F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 26/CGF del 25 settembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 41/CGF del 15 ottobre 2009 www.figc.it 1) RICORSO MONTEVARCHI C.A. 1902 AVVERSO DECISIONI MERITO
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 26/CGF del 25 settembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 41/CGF del 15 ottobre 2009 www.figc.it
1) RICORSO MONTEVARCHI C.A. 1902 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COPPA ITALIA GAVORRANO/MONTEVARCHI DEL 30.8.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 8 del 9.9.2009)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 8 del 9.9.2009 ha inflitto alla società Montevarchi la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3. Tale decisione veniva assunta perché la società indicata in epigrafe nella gara di Coppa Italia Gavorrano/Montevarchi del 30.8.2009, aveva fatto partecipare il calciatore Sala Maurizio nonostante fosse squalificato per un turno per doppia ammonizione comminatagli nella Stagione Sportiva 2008/2009 allorquando era tesserato in favore della società Gavorrano. Avverso tale provvedimento la società Montevarchi C.A. 1902 ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto dell’11.9.2009. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 22.9.2009, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto presto atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dal Montevarchi C.A. 1902 di Montevarchi (Arezzo), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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