F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 22 ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 70/CGF del 16 novembre 2009 www.figc.it 13) RICORSO DEL F.C. CROTONE AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MES

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 22 ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 70/CGF del 16 novembre 2009 www.figc.it

13) RICORSO DEL F.C. CROTONE AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 7 AI SIGNORI VRENNA GIOVANNI E MARTUCCI GIANCARLO ANTONIO; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 846/206PF09-10SP/BLP DEL 5.8.2009 PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ART. 8, COMMA 5 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL PARAGRAFO III, LETT. B) 4) E 5) DELL’ALLEGATO A DEL COM. UFF. N. 142/A DEL  28.5.2009

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 19/CDN del 23.9.2009)

Con ricorso ritualmente proposto, la F.C. Crotone S.r.l., in persona del Presidente signor Gualtieri Salvatore, suo legale rappresentante pro-tempore, ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (Com. Uff. n. 19 del 23.9.2009) la quale, su deferimento del Procuratore Federale, ha inflitto le seguenti sanzioni:

a) ai signori Vrenna Giovanni e Martucci Giancarlo Antonio, rispettivamente, il primo V. Presidente e legale rappresentante della società F.C. Crotone S.r.l. ed il secondo A.D. e legale rappresentante della stessa, l'inibizione per mesi 7 per la violazione di cui all'art. 8, comma 5, C.G.S., in relazione al paragrafo III, lett. b) 4 e 5 dell'Allegato A del Com. Uff. 142/A del 28.5.2009, ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2009/2010, per non avere depositato, entro il termine del 30.6.2009, l'attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile del controllo contabile o dal Presidente del Collegio Sindacale, in ordine al pagamento delle ritenute IRPEF concernenti gli emolumenti dovuti fino al mese di Marzo 2009 compreso, e per non avere depositato, sempre nello stesso termine, l'attestazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile del controllo contabile o dal Presidente del Collegio Sindacale, in ordine al pagamento del debito IRAP riferito al periodo d'imposta anno 2007;

b) alla F.C. Crotone S.r.l. la penalizzazione di punti 2 in classifica da scontare nella corrente Stagione Sportiva, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S., per violazione ascritta al proprio Legale Rappresentante pro-tempore. Con i motivi scritti la ricorrente ha contestato la sussistenza degli addebiti disciplinari assumendo che il mancato adempimento nei termini federalmente fissati non costituisce violazione della normativa vigente atteso che le relative somme rientrerebbero nel maggior debito fiscale oggetto di transazione fiscale da essa presentata alla competente Agenzia delle Entrate in data 22.6.2009 con conseguente "cristallizzazione" della posizione debitoria. Istanza che, a suo avviso, era ed è da ritenere sufficiente a surrogare il deposito delle dichiarazioni previste dai punti NN. 4 – 5 della lett. b) del paragrafo III dell'allegato A del Com. Uff. 142/A del 28.5.2009, con la convinzione che l'accoglimento della istanza di transazione fiscale, sottoscritta peraltro il 19.8.2009, avrebbe esteso i suoi effetti retroattivamente alla data della sua presentazione. Ha, altresì, rilevato che avendo appreso che il suo convincimento e di conseguenza il suo divisamento non sarebbe stato condiviso, aveva provveduto, al fine di non mettere a rischio la sua partecipazione al Campionato di Serie B, ad effettuare i pagamenti in data 6.7.2009, dandone immediata evidenza trasmettendo in pari data la relativa documentazione. Alla seduta del 22.10.2009, così come convocata, è comparso, davanti alla C.G.F. – Sezioni Unite, il difensore dei ricorrenti il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità. E', inoltre, comparso un sostituto del Procuratore Federale il quale ha concluso per il rigetto del ricorso siccome del tutto privo di fondamento. Ciò premesso, osserva questa C.G.F. – Sezioni Unite, che le difese esplicitate dalla ricorrente sono del tutto infondate e non accoglibili. Ha, infatti, eccepito la ricorrente che la transazione fiscale, depositata il 22.6.2009 presso la competente Agenzia delle Entrate, perfezionata il 19 Agosto successivo, aveva avuto l'effetto di "cristallizzare" la posizione debitoria della F.C. Crotone S.r.l. fino al completamento della relativa istruttoria. L'assunto non è, però, condivisibile posto che, nel termine federalmente fissato al 30.6.2009, è stato omesso di depositare l'attestazione prevista dagli artt. 4 – 5, lett. b), paragrafo III, Com. Uff. n. 142/A del 28.5.2009, che statuiscono che in caso di transazioni le società devono depositare i medesimi atti di transazione, evidentemente sottoscritti dalla Agenzia delle Entrate. Il che non è avvenuto! Corretta appare, quindi, la decisione impugnata che questa Corte ritiene puntualmente motivata eppertanto da confermare. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Crotone di Crotone. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.


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