F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 57/CGF del 30 ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 89/CGF del 7 dicembre 2009 www.figc.it 1) RICORSO DEL SIG. BENIGNI GIOVANNI BATTISTA AVVERSO LA
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 57/CGF del 30 ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 89/CGF del 7 dicembre 2009 www.figc.it
1) RICORSO DEL SIG. BENIGNI GIOVANNI BATTISTA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 36 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO, NONCHÉ ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COM. UFF. N. 1 2008/2009 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO E ALLA CIRCOLARE N. 1 PER L’ATTIVITÀ DI BASE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – NOTA N. 7993/642PF/08/09/AM/MA DEL 5.6.2009
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 27/CDN dell’8.10.2009)
Il 5.7.2009 la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale il signor Giovanni Battista Benigni e la società Monza Brianza 1912, addebitando al primo la violazione dell’art. 1, comma 1 CGS (combinato con il disposto dell’art. 36 Reg. Settore Giovanile e Scolastico e con quanto stabilito dal Com. Uff. n. 1, 2008/2009 del Settore Giovanile stesso e della circolare n. 1, Stagione Sportiva 2008/2009, per l’Attività di Base), per aver consentito che il responsabile dell’Attività di Base della società, signor Angelo Colombo, organizzasse allenamenti rivolti al reclutamento di giovanissimi calciatori tesserati con altre società della zona, e inquadrati nelle categorie “piccoli amici”, “pulcini”, “esordienti”, per le quali una simile pratica è espressamente vietata. La società è stata deferita per la violazione dell’art. 4, commi 1 e 2 C.G.S., in conseguenza delle condotte tenute dai signori Colombo e Benigni. Dopo un primo rinvio, la seduta della Commissione Disciplinare si è tenuta il giorno 8.10.2009. Respinte le argomentazioni della difesa del signor Benigni, rivolte a sostenere il carattere puramente ludico delle riunioni organizzate dal signor Colombo e l’estraneità del Presidente alle iniziative, la Commissione ha inflitto alla società la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 e al signor Benigni l’inibizione per 1 mese. Contro questa ultima decisione reclama il signor Benigni. Egli sostiene innanzitutto che gli allenamenti organizzati dalla società non costituissero “provini” per il reclutamento di calciatori, e che la convocazione all’allenamento da parte della società Monza Brianza non costituisse affatto motivo di aspettative per i bambini e le loro famiglie. Contesta l’interpretazione dei fatti operata dalla Procura e accolta dalla Commissione in primo grado, asserendo che le dichiarazioni del signor Colombo non conterrebbero l’ammissione dello scopo di selezione che caratterizzava gli allenamenti organizzati; nega che il Presidente Benigni fosse a conoscenza dei fatti, e che essi costituissero prassi consolidata della società. Durante la discussione, il rappresentante della Procura Federale richiama l’evidenza delle dichiarazioni dell’allenatore Colombo, e ricorda che la norma federale che proibisce lo svolgersi di selezioni tra i giovanissimi tesserati è ispirata alla necessità di evitare situazioni che possano sottoporre i bambini e le loro famiglie a pressioni di natura psicologica. Dunque il solo fatto che queste attività siano state organizzate cade nella proibizione stabilita dalla norma interpretata alla luce della propria ratio. L’avvocato Ferraguto, intervenuto in rappresentanza del signor Benigni, sostiene che in questo caso la responsabilità del Presidente deve esser considerata personale e non oggettiva, e andrebbe perciò provata e non presunta. Ricorda che il signor Colombo era in forza alla società Monza soltanto da poco tempo, e che perciò egli avrebbe portato nella nuova società prassi apprese altrove, che sarebbero pertanto estranee ai programmi del Monza. Ne deriverebbe una estraneità del presidente alle iniziative del responsabile giovanile della società. Ritiene infine che dalla deposizione del Colombo non risulterebbe la volontà dello stesso di reclutare giovanissimi calciatori nel Monza. Va rilevato che la ricostruzione della vicenda presentata dalla Procura è saldamente fondata sugli atti di causa, che rispecchiano un’indagine dettagliata e approfondita. In particolare, il carattere di selezione che era connesso alle riunioni convocate dalla società condannata in primo grado emerge in maniera indiscutibile dalle dichiarazioni rilasciate dal signor Colombo e da lui sottoscritte. Quanto alle argomentazioni riguardanti la non conoscenza della situazione da parte del ricorrente, presidente Benigni, la Corte osserva che le circostanze accertate dall’indagine e non efficacemente contestate nel ricorso non consentono di provare che i fatti addebitati ai tecnici della società siano avvenuti in modo tale da passare inosservati. Anzi, le dichiarazioni del signor Colombo dimostrano che l’attività di selezione dei bambini tesserati con altre società fosse sentita come sostanzialmente lecita da parte dei tecnici del Monza Brianza. La convocazione dei giovanissimi calciatori risultano inviate dalla segreteria della Società o dal responsabile del settore agonistico, il che indica il coinvolgimento delle strutture della società nell’organizzazione degli eventi. Che il presidente fosse all’oscuro di questa attività praticata apertamente appare del tutto improbabile. Si aggiunga a ciò che, in generale, il presidente deve considerarsi responsabile delle attività organizzate istituzionalmente dalla società che dirige, e l’argomento della sua ignoranza dello svolgersi di pratiche vietate dalle norme federali è, ai fini della giustizia sportiva, irrilevante. Il presidente, del resto, ha l’obbligo di vigilare sulle attività della società, e il verificarsi di attività illecite integra in ogni caso una colpa almeno in vigilando a carico del ricorrente. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Benigni Giovanni Battista e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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