CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 12 agosto 2009 promosso da: A.C. Superga Watt Muzza contro Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Lombardia F.I.G.C. – A.S.D. Barzago – Nuova A.C. Sanpaolo – F.C. Lo
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 12 agosto 2009 promosso da: A.C. Superga Watt Muzza contro Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Lombardia F.I.G.C. - A.S.D. Barzago - Nuova A.C. Sanpaolo - F.C. Lonatese - A.S. Buguggiate
IL COLLEGIO ARBITRALE
Dott. Angelo Grieco Presidente
Avv. Carlo Guglielmo Izzo Arbitro
Prof. Avv. Massimo Zaccheo Arbitro
riunito in conferenza personale in data 12 agosto 2009 presso la sede dell’Arbitrato in Roma, ha pronunciato all’unanimità il seguente L O D O
nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1402 del 21 luglio 2009) promosso da: A.C. Superga Watt Muzza, con sede in Cornegliano Laudense (LO), Piazzale Donatori di Sangue, P. IVA e C.F. 10751080150, in persona del presidente, sig. Giuseppe Gelmini, rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Antonio Ghirardi. - parte istante Contro Lega Nazionale Dilettanti, con sede in Roma, via Po n. 36, in persona del presidente, rag. Carlo Tavecchio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta. - parte intimata Nonché contro Federazione Italiana Gioco Calcio, con sede in Roma, via G. Allegri n. 14, in persona del presidente, dott. Giancarlo Abete. - parte intimata non costituita Nonché contro Comitato Regionale Lombardia F.I.G.C. – L.N.D., con sede in Milano, via R. Pitteri n. 95/2, in persona del presidente, dott. Felice Belloli. - parte intimata non costituita Nonché contro A.S.D. Barzago, con sede in Barzago (LC); - parte controinteressata non costituita Nonché contro Nuova A.C. Sanpaolo con sede in San Paolo (BS); - parte controinteressata non costituita Nonché contro F.C. Lonatese, con sede in Lonate Pozzolo (VA). - parte controinteressata non costituita Nonché contro A.S. Buguggiate, con sede in Buguggiate (VA); - parte controinteressata non costituita IN FATTO
A) Con atto depositato il 21.07.2009 presso la segreteria del TNAS (Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport), l’A.C. Superga Watt Muzza ha così riassunto i fatti di causa: 1) L’A.C. Superga Watt Muzza ha partecipato, nella stagione sportiva 2008/2009, al campionato di seconda categoria, girone O, Comitato Provinciale di Lodi, classificandosi al secondo posto. 2) Al termine del campionato, in data 19.03.2009, il Comitato Regionale Lombardia F.I.G.C. – L.N.D. ha emesso un comunicato ufficiale, con il quale ha disciplinato le modalità di svolgimento dei play-off, alla cui fase sono state ammesse a partecipare le squadre classificatesi dal secondo al quinto posto della graduatoria finale di ciascun girone. 3) La previsione dei play-off si rendeva necessaria per determinare un ordine di preferenza tra le squadre classificatesi dal secondo al quinto posto (e, quindi, non ammesse di diritto a partecipare al campionato superiore) da utilizzarsi nell’eventualità in cui nel campionato di prima categoria si fossero verificate delle “carenze di organico” e fosse, quindi, necessario procedere alla sostituzione di una o più squadre. 4) Dopo aver vinto i primi due turni di play-off, l’A.C. Superga Watt Muzza è stata ammessa a partecipare al triangolare valevole quale terzo e ultimo turno dei playoff. 5) Al termine del triangolare, tuttavia, le tre squadre partecipanti hanno ottenuto il medesimo punteggio in classifica (tre punti), essendo maturati i seguenti risultati: Superga-Turbighese 2-1; Turbighese–Bagnolosangiacomo 3-2; Bagnolosangiacomo-Superga 2-0. Pertanto, la vincente del triangolare, individuata mediante il criterio della c.d. classifica avulsa, espressamente previsto nel comunicato ufficiale del 19.03.2009, è risultata la U.S. Bagnolosangiacomo. 6) Con comunicato ufficiale n. 48 del 18.06.2009, il Comitato Regionale ha, quindi, stilato le graduatorie in base alle quali procedere alla eventuale sostituzione delle squadre già ammesse a partecipare al campionato di prima categoria. 7) All’A.C. Superga Watt Muzza è stata assegnata la posizione n. 21 della graduatoria C; nella quale sono state raggruppate le squadre classificatesi al terzo posto dei rispettivi triangolari. 8) Attesa la necessità di sostituire alcune delle squadre già ammesse a partecipare al campionato di prima categoria, il Comitato Regionale, con comunicato ufficiale del 09.07.2009, ha ammesso al campionato di prima categoria le squadre di seconda categoria posizionatesi fino al n. 17 della richiamata graduatoria C. 9) Così descritti i fatti, l’A.C. Superga Watt Muzza ha formulato l’istanza per cui è arbitrato, affinchè il Collegio: “Dichiari nullo e/o illegittimo e/o assunto in violazione di norme dell’ordinamento e/o annulli il provvedimento decisione di cui in oggetto con il quale il Comitato Regionale Lombardia F.I.G.C. - L.N.D. ha stilato la graduatoria finale dei play-off del campionato di seconda categoria, assegnando alla A.C. Superga Watt Muzza la posizione N° 21. - Dichiari altresì nullo e/o illegittimo e/o assunto in violazione di norme dell’ordinamento e/o annulli ogni atto/provvedimento del Comitato Regionale Lombardia F.I.G.C.-L.N.D. direttamente e/o indirettamente connesso e/o presupposto e/o conseguente al suddetto provvedimento/decisione e in particolare, il provvedimento di cui in Comunicato Ufficiale n. 2 del 9/7/2000, paragrafo 3.2.1., con il quale sono stati assegnati posti/completati organici relativamente al campionato di prima categoria. - Ordini alla Federazione Italiana Gioco Calcio e/o alla Lega Nazionale Dilettanti e/o al Comitato Regionale Lombardia F.I.G.C.-L.N.D., di posizionare l’A.C. Superga Watt Muzza al N° 12 della graduatoria finale dei play-off del campionato di seconda categoria ed il conseguente inserimento, se nel caso anche in “sovrannumero” della stessa nel campionato di prima categoria per la stagione 2009/2010. Spese e onorari di difesa, spese e compensi arbitrali nonché diritti amministrativi rifusi”. B): Si è costituita in giudizio la sola Lega Nazionale Dilettanti, che, con comparsa di costituzione depositata il 05.08.2009, ha eccepito l’infondatezza delle tesi sostenute dall’istante. In particolare, la Lega Nazionale Dilettanti ha contestato le tesi avversarie, sottolineando l’assoluta correttezza del procedimento adottato dal Comitato Regionale per la determinazione delle graduatorie. C) In data 05.08.2009 si è costituito il Collegio arbitrale, composto dagli avv. ti Carlo Guglielmo Izzo, prof. Massimo Zaccheo e dal dott. Angelo Grieco, che ha assunto le funzioni di Presidente. In data 12.08.2009 si è tenuta la prima udienza, nella quale il Collegio, considerata l’urgenza della trattazione, ha invitato le parti alla discussione, al termine della quale ha letto il dispositivo della decisione assunta. IN DIRITTO 1) Il Collegio muove dall’art. 49, lett. c) delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (di seguito, per brevità, N.O.I.F.), che relativamente al Campionato di seconda categoria, stabilisce che lo stesso “è organizzato da ciascun Comitato Regionale, anche tramite i Comitati Provinciali, sulla base di uno o più gironi”. Il richiamato art. 49 N.O.I.F. stabilisce, poi, che: “Per i campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti, è prevista la facoltà di effettuazione di gare di play-off e di play-out per la determinazione di promozioni e retrocessioni”. Inoltre, è espressamente stabilito che: “le modalità ed i criteri di svolgimento delle eventuali gare di play-off e play-out sono demandate ai singoli Comitati e Divisioni, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D.” Da quanto riportato discende che le N.O.I.F. attribuiscono espressamente ai singoli Comitati Regionali il potere di organizzare i vari Campionati Regionali (Eccellenza, Promozione, I Categoria, II Categoria e Campionato Regionale Juniores), attribuendo altresì agli stessi la facoltà di prevedere fasi di play-off e di play-out. Queste ultime, previa approvazione della Lega Nazionale Dilettanti, dovranno svolgersi secondo le modalità stabilite dai medesimi Comitati.
Nel caso di specie, il Comitato Regionale Lombardia ha esercitato la facoltà espressamente attribuita dalle N.O.I.F. e con il comunicato n. 35 del 19.03.2009 ha previsto, a conclusione del campionato di II categoria, una fase di play-off alla quale sono state ammesse a partecipare le squadre che, nei vari gironi, si sono posizionate dal secondo al quinto posto della classifica. La fase di play-off, prevista per stabilire la vincente, risponde ai criteri indicati nel comunicato ufficiale; la suddetta fase è, dunque, regolata secondo modalità differenti rispetto alla fase regolamentare del campionato di II Categoria, in deroga, quindi, all’art. 51 N.O.I.F. che disciplina esclusivamente le modalità di composizione delle classifiche dei campionati. Il Comitato Regionale ha, a tal fine, previsto una disciplina ad hoc per la fase di play-off, prevedendo due turni preliminari, superati i quali si ha diritto ad accedere al terzo turno, costituito da un triangolare. Con specifico riguardo alle regole relative al terzo turno dei play-off, il comunicato del 19.03.2009, all’art. 14, ha previsto che: “Se al termine dei triangolari…più di una squadra si sarà classificata al primo posto, per determinare la vincente, si terrà conto nell’ordine: - dei punti conseguiti negli incontri diretti; a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri; - della miglior differenza reti dell’intero triangolare/quadrangolare; - del maggior numero di reti segnate in tutti gli incontri del triangolare/quadrangolare; - del miglior piazzamento conseguito al termine del Campionato 2008/2009 indipendentemente dal girone di appartenenza”. Nel caso di specie, al termine del triangolare al quale ha partecipato l’A.C. Superga Watt Muzza, tutte le squadre hanno ottenuto lo stesso punteggio (3 punti), avendo ogni squadra ottenuto una vittoria e una sconfitta a testa.
In base ai richiamati parametri, dunque, l’A.C. Superga Watt Muzza che aveva realizzato la peggiore differenza reti, avendone fatte 2 e subite 3 (differenza reti -1), è stata classificata al terzo posto del girone di play-off, non riuscendo, pertanto, a raggiungere la promozione nella prima Categoria. Ad esito della suddetta fase, quindi, l’A.C. Superga Watt Muzza è stata correttamente inserita alla posizione n. 21 della graduatoria C, non sussistendo, nella regolamentazione della fase dei play-off stabilita dal comunicato del 19.03.2009, la previsione di alcuna gara di spareggio per stabilire la seconda e la terza posizione nel girone, né, tantomeno, risulta previsto dalla norma dettata con il comunicato il criterio della c.d. classifica avulsa In conclusione, la determinazione delle graduatorie utilizzate per colmare le carenze di organico venutesi a creare nel campionato di prima categoria risulta del tutto conforme alle N.O.I.F., che rimettono ai vari Comitati Regionali l’organizzazione dei singoli campionati e la determinazione delle modalità di svolgimento dell’eventuale fase di play-off, nonchè alle regole stabilite nel comunicato ufficiale del 19.03.2009, che prevede la determinazione della vincente di un triangolare finito in parità, tramite la valutazione dei criteri concorrenti e sussidiari l’uno all’altro, sanciti all’art. 14. 2) Con riguardo alle spese, il Collegio valuta opportuno compensare le spese del giudizio e porre a carico delle parti, in misura uguale tra loro e con vincolo di solidarietà, i diritti degli Arbitri liquidati in complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori. IL COLLEGIO ARBITRALE P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: 1. rigetta l’istanza presentata dalla A.C. Superga Watt Muzza; 2. compensa tra le parti le spese del procedimento e per assistenza difensiva; 3. pone a carico delle parti – A.C. Superga Watt Muzza e Lega Nazionale Dilettanti -, in egual misura e con il vincolo di solidarietà, il pagamento dei diritti del Collegio arbitrale, come liquidati in motivazione; 4. pone a carico delle parti – A.C. Superga Watt Muzza e Lega Nazionale Dilettanti – il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; 5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato in data 12 agosto 2009 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Angelo Grieco Presidente del Collegio Arbitrale F.to Carlo Guglielmo Izzo Arbitro F.to Massimo Zaccheo Arbitro
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