F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 Ottobre 2009 VERTENZA:all.Muzio DI VENERE / A.S.D. NUOVA LATERZA ( 108/89 ) ARBITRI:sigg.Gino GIACCHI e Cesare DOBICI L’allenatore dilettante Muzio
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 Ottobre 2009
VERTENZA:all.Muzio DI VENERE / A.S.D. NUOVA LATERZA
( 108/89 )
ARBITRI:sigg.Gino GIACCHI e Cesare DOBICI
L’allenatore dilettante Muzio Di Venere,regolarmente iscritto nei ruoli federali,con ricorso datato 22 marzo 2009,ha chiesto il riconoscimento del credito di € 2.000,oo oltre interessi,nei confronti dell’A.S.D. Nuova Laterza,partecipante al campionato di Promozione Regionale Pugliese,come previsto dalla scrittura privata stipulata l’8/02/2008 per un totale premio tesseramento di € 2.000,oo del quale nulla ha percepito. Lo stesso comunica di essere stato esonerato verbalmente in data 2/03/2008. La Segreteria di questo Collegio a mezzo raccomandata del 15/04/2009 ha richiesto alle parti le proprie controdeduzioni e nel contempo al C.R.Puglia la conferma dell’avvenuto deposito,come previsto dalla normativa federale. Il Collegio,esaminata la documentazione prodotta,osserva che il ricorso è fondato non avendo la società A.S.D.Nuova Laterza opposta alcuna controdeduzione alla richiesta dell’allenatore. Pertanto dovrà rifondere all’allenatore Muzio Di Venere la somma di € 2.000,oo quale premio di tesseramento 2007/08.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso proposto dall’allenatore Muzio Di Venere e per l’effetto dichiara l’obbligo della società A.S.D.Nuova Laterza di corrispondere la somma di € 2.000,oo a saldo del premio di tesseramento stagione 2007/08 oltre interessi maturati per € 60,oo per un ammontare complessivo di € 2.060,oo. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.