F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 17/CGF del 04 Agosto 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 19 Gennaio 2010 www.figc.it 2) DEFERIMENTO
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 17/CGF del 04 Agosto 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 19 Gennaio 2010 www.figc.it
2) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. PASQUALIN CLAUDIO AGENTE DI CALCIATORI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 15 C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE AL DISPOSTO DEL REGOLAMENTO AGENTI DELLA F.I.G.C.
Nel presente procedimento l’Avv. Claudio Pasqualin ripropone sostanzialmente le tesi difensive già esaminate e rigettate da Codesta Corte nella sentenza di cui al Com. Uff. n. 149/CGF del 18.3.2009, in relazione ad altri fatti per i quali già in passato lo stesso era stato deferito. Anche in detto caso le medesime eccezioni debbono essere rigettate per le motivazioni già in passato espresse e che di seguito succintamente si ripercorrano. Il Pasqualin riproponeva l’eccezione di difetto di giurisdizione, sul presupposto di essersi autosospeso dall’Albo degli Agenti di Calciatori. Codesta Corte ha già avuto modo di evidenziare con le richiamata pregressa pronuncia che la sospensione è fattispecie ben diversa dalla cancellazione. Mentre, infatti, con la cancellazione si recide definitivamente il vincolo che attribuisce al soggetto la qualifica di agente di calciatori, la sospensione pone semplicemente in stato di momentanea quiescenza la detta qualifica, mentre permane il relativo status e, quindi, l’assoggettamento a tutte le norme federali, ivi comprese quelle della Giustizia Sportiva. D’altronde, per convincersi dell’infondatezza della dispiegata eccezione, come semplice fatto notorio, è sufficiente visionare il sito internet dell’incolpato, in cui si da tutt’ora ampio risalto all’attività di agente di calciatori, dimostrandosi in tal maniera che lo stesso non ha mai abdicato alla peculiare attività in esame. Consegue da ciò che l’Avv. Claudio Pasqualin, a prescindere dalla sua autosospensione, devesi considerare a tutti gli effetti agente di calciatori e, come tale, integralmente soggetto a Codesta Giustizia Domestica. La giurisdizione domestica, nel caso di specie, proviene dal vincolo pattizio che è strettamente connesso e dipendente al rilascio della licenza e non alle modifiche normative successive. In altri termini, il soggetto non accetta di volta in volta la normativa che nel tempo viene a succedere decidendo di assoggettarsi ad una disposizione piuttosto che ad un’altra. L’osservanza di tutta la normativa federale è atto dovuto e consequenziale all’ottenimento della licenza di agente di calciatore ed è il detto atto che si pone come elemento di accettazione patrizia della normativa stessa. Consegue da ciò che lo stesso soggetto può svincolarsi dalla richiamata normativa solo con la rinuncia in via definitiva alla licenza, perché l’eliminazione della stessa fa cessare lo status di soggetto destinatario della normativa federale. Abbiamo però innanzi precisato che il Pasqualin non ha mai inteso dismettere lo status di agente di calciatori che, anzi, compare ancora come l’elemento maggiormente qualificante della propria attività professionale; né può individuarsi un elemento di dismissione nella autosospensione, che si pone, come più volte ripetuto in pregressa pronuncia e nel corso di codesta medesima pronuncia, come mera quiescenza di uno status che però nella sostanza continua integralmente a sussistere. Anche la detta eccezione si appalesa infondata. Se è vero, infatti, che le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva devono considerarsi chiusi prima dell’inizio della Stagione Sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dai competenti organi, è altrettanto vero che non vi è nessuna prova in atti che qualsivoglia indagine produttiva dell’atto di deferimento, sia stata posta in essere nella stagione successiva e non in quella nella quale invece ha avuto inizio. Agli atti vi è solo la prova che nei primi giorni della stagione successiva è stato posto in essere l’atto di deferimento, che è però istituto del tutto diverso dall’attività di indagine, mentre non può ritenersi che l’atto di deferimento possa ritenersi in pari tempo atto autonomo ed elemento terminale dell’attività di indagine perché fra i due aspetti vi è un naturale iato. Nella pregressa normativa la detta separazione appariva più evidente perché demandata a due organi diversi, l’ufficio Indagini e la Procura Federale. Nella vigente normativa la Procura cumula le due funzioni, ma le stesse rimangono comunque autonome e separate, mentre risulta di intuitiva evidenza che l’atto di deferimento può sostanziarsi solo all’esito della chiusura delle indagini, sicché la conclusione dell’attività inquirente è atto ontologico rispetto alla conseguente attività requirente e quindi, necessariamente separata e cronologicamente anteriore. Il Pasqualin ha formulato l’eccezione di violazione dell’art. 32 comma 11 C.G.S., ma per dare fondatezza alla medesima, avrebbe dovuto dare la prova oggettiva e certa che l’atto di deferimento sia stato posto in essere sulla base d’attività d’indagine svolta cronologicamente nella stagione successiva. Detta prova non è stata raggiunta ed anzi, vi sono in atti elementi che portano a ritenere il contrario, atteso che il Procuratore Federale ha demandato tutte le indagini all’Avv. Mario Manca con atto del 27.3.2008, invitandolo a definire la pratica entro 15 giorni dal ricevimento dell’incarico. Quello che oggi ci occupa non è un giudizio nuovo, ma lo sviluppo di quello tempestivamente instaurato. Contrariamente a quanto afferma la Difesa del Pasqualin, infatti in passato non era stato definito il merito della vicenda. A fronte della decisione resa dalla Commissione Agenti, la C.A.F. aveva annullato con rinvio al primo Giudice per vizio procedurale, ma in detta sede il processo è stato sospeso per espressa richiesta proprio del Pasqualin, che ottenuta l’autorizzazione alla deroga della clausola compromissoria, aveva ritenuto di investire della controversia la Giustizia Ordinaria, con l’impugnazione del lodo. Esperito tutto il giudizio innanzi alla Corte d’Appello di Roma, che lo ha definito con pronuncia di inammissibilità (sent. 2379/08 in data 15.5.2008, depositata e resa pubblica il 5.6.2008), il processo è stato ripreso innanzi alla Giustizia domestica. Orbene, ritenuto che un diritto non può prescriversi nel corso del giudizio nel quale lo stesso viene accertato, è appena il caso di sottolineare che è stato lo stesso Pasqualin, nella riunione della Commissione Agenti di Calciatori del 10.11.2004, convocata tra l’altro per decidere proprio il procedimento disciplinare, a chiedere la sospensione del medesimo fino alla definizione del giudizio pendente innanzi alla Corte d’Appello. La detta Commissione, nella medesima riunione, ha accolto il richiesto beneficio, ma appare meramente consequenziale che ai fini della prescrizione non si debba tener conto del periodo necessario per l’espletamento del giudizio innanzi alla Giustizia Ordinaria. Non devesi quindi tener conto del tempo compreso tra il 10.11.2004, data della sospensione ed il 5.6.2008, data della pubblicazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma. Il tempo decorso anteriormente e posteriormente al periodo di sospensione non è idoneo ad integrare un valido periodo prescrizionale ed al riguardo, si osservi che nel periodo anteriore è stato tempestivamente introdotto il giudizio innanzi alla Commissione Agenti, la relativa decisione è stata impugnata, è intervenuto il provvedimento della C.A.F. e rinviato il giudizio innanzi al primo Giudice,nel quale è stata disposta la sospensione. Nella fase posteriore alla sospensione è stato riavviato tempestivamente il giudizio di cui alla presente sentenza. Ebbene, ciascuna delle elencate iniziative processuali può reputarsi idonea ad interrompere la prescrizione che, per l’effetto, non può mai ritenersi maturata anche perché, non considerando il periodo di sospensione, quello residuo, a prescindere dagli atti interruttivi, non integra comunque il previsto periodo prescrizionale. Superate le eccezioni pregiudiziali e preliminari, nel merito resta l’infrazione disciplinare contestata, per cui, il Pasqualin deve essere condannato come da dispositivo. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, infligge:
- la sanzione di 3 mesi di sospensione e € 50.000,00 di ammenda.
Trasmette gli atti alla Procura Federale per le eventuali valutazioni di propria competenza in ordine a quanto affermato a pag. 2, capoverso 2 della memoria difensiva del 29.7.2009.
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