F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 17/CGF del 04 Agosto 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it 5) DEFERIMENTO

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 17/CGF del 04 Agosto 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it

5) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MIELE MARIO, AGENTE DI CALCIATORI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., SIA IN VIA AUTONOMA SIA IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 9 DELL’ALLEGATO B DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI PREVIGENTE E AGLI ARTT. 24, COMMA 2, 1, COMMA 4, 12, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO AGENTI IN VIGORE E AL CAPO I DELL’ALLEGATO A DELLO STESSO REGOLAMENTO AGENTI.

Con atto del 16.6.2009 il Procuratore Federale ha deferito avanti a questa Corte di Giustizia Federale l’agente di calciatori autorizzato F.I.G.C., dott. Mario Miele, ritenendo che la condotta posta in essere dallo stesso - consistita sostanzialmente nell’aver corrisposto al Presidente del Collegio Arbitrale presso il quale era stata radicata una controversia che lo vedeva opposto al calciatore Donieber Alexander Marangon soltanto il 50% dell’importo liquidato a favore dello stesso, nonostante questo avesse richiesto al Persichelli, in forza del vincolo di solidarietà passiva che lega le parti del procedimento arbitrale, di provvedere al pagamento dell’intero importo di sua spettanza - integri la violazione delle norme federali in epigrafe indicate. Il deferito si è regolarmente costituito in giudizio con memoria difensiva, con la quale, al fine di dimostrare l’infondatezza degli addebiti ascrittigli, ripercorre la scansione temporale della complessiva vicenda, rilevando come al pagamento del restante 50% dell’importo di spettanza del Presidente del Collegio arbitrale abbia comunque tempestivamente provveduto il calciatore Donieber, non essendo quindi stato posto in essere alcun inadempimento, né tardivo adempimento, all’obbligo di pagamento dei compensi dovuti ai componenti del Collegio Arbitrale. All’odierna udienza sono comparsi il rappresentante della Procura Federale, avv. Mormando ed il dott. Miele. Il primo ha concluso per l’accertamento della responsabilità del deferito in ordine ai fatti ascrittigli, richiedendo l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00; il secondo ha insisto nella richiesta di proscioglimento già formulata nella predetta memoria difensiva. Reputa il Collegio che nella complessiva condotta tenuta dal deferito non sia rabbisabile la violazione di alcuna norma federale e che, di conseguenza, lo stesso debba essere prosciolto dagli addebiti formulatigli dalla Procura Federale. Risulta con ogni evidenza dai fatti dedotti in giudizio dal deferito, e non contestati dalla Procura, come lo stesso abbia tempestivamente provveduto, subito dopo aver ricevuto la richiesta di pagamento dei propri compensi da parte del Presidente del Collegio Arbitrale, a corrispondere allo stesso la quota parte di propria competenza degli stessi (nella misura del 50% dell’importo complessivo), come peraltro aveva fatto con gli altri due componenti il Collegio Arbitrale, che a ciò nulla avevano opposto. A seguito della richiesta formulatagli dal medesimo Presidente di pagamento anche della quota parte di spettanza del calciatore Donieber, il Miele, considerato che la richiesta medesima non trovava fondamento in un rifiuto di quest’ultimo di corrispondere all’Arbitro la parte del compenso di sua competenza e non reputando pertanto invocabile - in evidente buona fede - il vincolo di solidarietà passiva, in luogo di provvedere al pagamento si è fatto prontamente parte diligente presso il calciatore per sollecitare il pagamento della residua parte del compenso del Presidente del Collegio Arbitrale, pagamento che è stato effettato dal Donieber in tempi del tutto congrui ed accettabili. Per questi motivi la C.G.F. respinge il deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, e, per l’effetto, proscioglie il signor Miele Mario, Agente di Calciatori, dalle incolpazioni ascrittegli.

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