F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033/CGF del 08 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 117/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it 2) RICORSO D

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033/CGF del 08 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 117/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it

2) RICORSO DELL’A.S.D. CYNTHIA 1920 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PACE FEDERICO SEGUITO GARA VITERBESE/CYNTHIA DEL 27.9.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 30.9.2009)

La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti, letto il reclamo:

- rilevato che il Giudice Sportivo ha sanzionato il calciatore Pace Federico, tesserato per l’A.S.D. Cynthia, con la squalifica per 3 gare effettive come da motivazione contenuta sul Com. Uff. n. 46 del 30.9.2009;

- rilevato che avverso tale decisione, l’A.S.D. Cynthia presentava reclamo con il quale, pur ammettendo in parte le responsabilità del proprio tesserato, chiedeva alla Corte una riduzione della sanzione deducendo, a sostegno del gravame proposto, che il comportamento tenuto dal Pace (ritardava l’uscita dal campo dopo essere stato espulso per doppia ammonizione), era da ritenersi semplicemente come antisportivo e non gravemente antisportivo o irrispettoso;

- ritenuto che, dall’esame del referto arbitrale, l’attività antisportiva tenuta dal Pace si è esplicata in un unico contesto temporale, ovvero espulsione per doppia ammonizione e contestuale ritardo nel lasciare il terreno di gioco posizionandosi dietro la panchina della propria squadra, e che, conseguentemente, congrua appare la riduzione della squalifica a 2 sole gare.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Cynthia 1920 di Genzano di Roma (Roma), riduce a 2 gare effettive la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Pace Federico.Dispone restituirsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it