F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 076/CGF del 19 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 124/CGF del 19 Gennaio 2010 www.figc.it 1) RICORSO D
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 076/CGF del 19 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 124/CGF del 19 Gennaio 2010 www.figc.it
1) RICORSO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. CALABRIA GIANCARLO DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 30, COMMA 4 DELLO STATUTO F.I.G.C. ASCRITTAGLI CON PROPRIO DEFERIMENTO N. 712/1159PF08-09 DEL 29.7.2009
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 032 del 25.9.2009)
L'allenatore Giancarlo Calabria, deferito dalla Procura Federale per rispondere dell'infrazione di cui all'art. l, comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 30, comma 4 dello Statuto Federale, per aver violato la clausola compromissoria sporgendo, senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione da parte del Consiglio Federale, in data 31.7.2008 e 7.8.2008, due querele nei confronti di Barillà Carlo, presidente della società Sanremese Calcio veniva prosciolto dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico (Com. Uff.n. 032 del 25.9.2009) per la quale il Calabria, avendo richiesto l'autorizzazione ad adire il Giudice Ordinario e non avendo rinvenuto, nella nota di risposta datata 7.8.2008 della Segreteria Federale, una chiara deliberazione di rigetto, aveva ritenuto che la sua istanza fosse stata tacitamente accolta. Per avversare tale decisione ha presentato appello a questa Corte la Procura Federale sostenendo che la lettera di riscontro suindicata, sebbene priva di un manifesto riferimento all'esito negativo della richiesta di autorizzazione, poiché comunicava che la relativa documentazione prodotta era stata trasmessa all'organo inquirente federale, non poteva essere interpretata che come un implicito deliberato di rigetto. Siffatta tesi, riproposta in sede di discussione orale, è stata contrastata dalla difesa del deferito la quale, dopo aver evidenziato come il Calabria, non più tesserato F.I.G.C. per la Stagione Sportiva 2008/2009, non era obbligato al rispetto del vincolo di giustizia al momento di presentazione delle querele, ha prodotto il Com. Uff. n. 4 del 17.7.2008 del Comitato Regionale Liguria L.N.D. dal quale risulta che la società Sanremese Calcio, di cui il querelato Barillà era presidente, veniva dichiarata inattiva non essendosi iscritta al campionato di competenza. Il ricorso non può essere accolto. E' opportuno anzitutto chiarire che le motivazioni privilegiate dal primo Giudice a sostegno del proprio convincimento assolutorio non possono essere condivise perché manifestamente contraddette dalle emergenze in atti. Risulta, infatti,che il Calabria si attivò per la prima volta davanti al giudice ordinario con l'atto di querela del 31.7.2008, prima ancora cioè di ricevere la discussa nota 7.8.2008 della Segreteria Federale, per cui l'assunto fatto proprio dalla Commissione Disciplinare per il quale l'allenatore, tratto in inganno dall'ambiguo tenore della lettera, avrebbe agito in buona fede convinto che l'autorizzazione fosse stata tacitamente concessa, è cronologicamente insostenibile. Ugualmente privo di fondatezza è l'argomento difensivo secondo cui l'incolpato non sarebbe perseguibile perché non più tesserato allorquando querelò il Barillà. La circostanza, corrispondente al vero, non esimeva però il Calabria dal dovere di rispettare il disposto di cui all'art. 30 dello Statuto in quanto destinatari di detta norma non sono solo i tesserati ma anche tutti coloro che trovansi in una situazione "rilevante per l'ordinamento federale" qual è quella dei tecnici, come il Calabria, che, pur non avendo vincoli con alcuna società, siano iscritti negli albi, elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico, iscritti che essendo "assoggettati alla disciplina del loro regolamento interno" (art. 36, comma 3 N.O.I.F.) a maggior ragione sono tenuti all'osservanza di una regola primaria qual è quella statutaria in discussione. A conclusioni antipodiche si perviene allorquando si concentri l'attenzione sulla posizione federale del querelato Barillà. Al momento di consumazione della violazione in esame la società sportiva di cui il predetto era presidente era già stata dichiarata, in data 17.7.2008, inattiva ed era inevitabilmente destinata a decadere dall' affiliazione alla F.I.G.C. giusta la previsione di cui all'art. 16, comma 2, lett. a) N.O.I.F., decadenza non ancora deliberata come da comunicazione della Segreteria Federale in risposta ad una richiesta di chiarimenti avanzata da questa Corte con ordinanza del 12.11.2009. Orbene, ritenere in maniera assiomatica che i dirigenti di una società la quale, non svolgendo più attività agonistica, esiste soltanto come involucro vuoto privo di ogni significazione federale, possano essere considerati ancora appartenenti all'ordinamento settoriale sportivo, vuoi dire dilatare arbitrariamente l'ambito di applicazione soggettiva di una clausola, quella compromissoria, suscettibile, per la sua stessa natura di eccezione e deroga dei principi generali, soltanto di interpretazioni rigorosamente restrittive e tali da non compromettere irragionevolmente il pieno esercizio di un diritto costituzionalmente garantito. E’ pertanto ragionevolmente da escludere che il limite posto dal c.d. vincolo di giustizia possa estendersi anche a soggetti, come il Barillà, che se pure formalmente includibili nel perimetro tracciato dall’art. 30 dello Statuto fino alla declaratoria di decadenza – i cui effetti comunque non potrebbero che retoagire al momento in cui ebbe a verificarsi la causa (inattività agonistica) che la determinò -, sono in concreto, almeno al fine di individuarli come beneficiari dell’esenzione dalla giurisdizione statale in difetto di autorizzazione federale, carenti di qualsivoglia rilevanza federale essendo di fatto venuta a mancare, in capo ad essi, ogni funzione connessa al rapporto associativo. Ne consegue che l’iniziativa giudiziaria addebitata al Calabria era diretta contro persona divenuta estranea al circuito federale e non abbisognasse quindi di alcuna autorizzazione, per cui le ragioni proposte col ricorso in discussione – che peraltro ha del tutto ignorato la questione – non hanno possibilità di ingresso. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 076/CGF del 19 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 124/CGF del 19 Gennaio 2010 www.figc.it 1) RICORSO D"
