F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051/CGF del 22 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CGF del 20 Gennaio 2010  www.figc.it 3) RICOR

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051/CGF del 22 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CGF del 20 Gennaio 2010  www.figc.it

3) RICORSO REAL MARCIANISE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10,000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA REAL MARCIANISE/CAVESE DELL’11.10.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 40/DIV del 13.10.2009)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 40/DIV del 13 ottobre 2009, irrogava alla Real Marcianise Calcio S.p.A. la sanzione disciplinare dell’ammenda di € 10.000,00 “perché propri sostenitori, più volte nel secondo tempo di gara, indirizzavano verso un assistente arbitrale numerosi sputi e spruzzi d’acqua che lo raggiungevano ripetutamente in più parti del corpo; gli stessi lanciavano sempre in direzione di un assistente arbitrale bottiglie in plastica di varie dimensioni, una delle quali semipiena d’acqua lo colpiva alla spalla, senza conseguenze; i predetti comportamenti venivano accompagnati da reiterati insulti verso la terna arbitrale”. Avverso detto provvedimento, la predetta società proponeva gravame a questa Corte di Giustizia Federale, chiedendo di diminuire “congruamente e sensibilmente … l'ammenda irrogata dall'Organo di prime cure al Sodalizio medesimo”. La società ricorrente poneva a fondamento di tale richiesta “l'eccessiva severità del suindicato provvedimento, soprattutto in rapporto ad altre decisioni, assunte dallo stesso Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, per comportamenti decisamente più deplorevoli e pericolosi di quelli addebitati ai supporters campani”. In particolare, la difesa della reclamante citava “la delibera, pubblicata sullo stesso Comunicato Ufficiale contenente l'impugnata pronuncia (il n. 40/DIV del 13 Ottobre 2009 — v. all. 5), relativa alla Reggiana 1919 S.p.A” e rilevava che “il Sodalizio emiliano è stato punito con

un'ammenda di importo uguale a quello stabilito per l'odierna reclamante (€ 10.7000,00), <<per indebita presenza nel recinto di gioco di persona non in distinta, ma riconducibile alla società, la quale rivolgeva reiterate frasi offensive ad un addetto federale che la invitava ad allontanarsi; perché, al termine del primo tempo di gara, al rientro negli spogliatoi, un calciatore della società Ravenna veniva colpito alla testa da una moneta lanciata dal settore dello stadio riservato ai tifosi ospiti; il calciatore colpito riportava una ferita al cuoio capelluto con fuoriuscita di sangue; lo stesso dopo le cure riprendeva regolarmente il suo posto in panchina, all'inizio del secondo tempo>>”. Alla stregua di tali considerazioni, l’appellante si chiedeva come fosse “possibile, dunque, che un fatto di cotanta gravità, comportante addirittura una seria lesione fisica ad un calciatore e foriero di ben più preoccupanti conseguenze per il danneggiato, possa e debba meritare un trattamento sanzionatorio identico a quello riservato alla attuale ricorrente” e concludeva che “nella risposta a tale domanda risiede la decisiva conferma della fondatezza del suddetto appello, il quale non può non concludersi con una sensibile riduzione dell'ammenda subita in primo grado dal Sodalizio istante”. La Corte di Giustizia Federale, Sezione Seconda, all’udienza del 22 ottobre 2009, udito il difensore della società avv. Monica Fiorillo - che ha insistito nei motivi dell’appello e nella richiesta di accoglimento del gravame – si è, quindi, riservata di decidere. La censura mossa dalla società appellante alla decisione del Giudice Sportivo non può essere accolta. I fatti oggetto del provvedimento impugnato non sono contestati, mentre appare irrilevante il riferimento ad altra decisione assunta dal medesimo Giudice, riportata nel Com. Uff. n. 40/DIV del 13 ottobre 2009, relativa ad altra gara tra diverse squadre. Al riguardo è sufficiente osservare che i fatti oggetto dei due giudizi non sono identici, onde la gravità e la rilevanza disciplinare delle condotte oggetto di diversa valutazione, ai fini della sanzione irrogata, non possono avere alcun rilievo. L’art. 16 C.G.S., infatti, sancisce espressamente che “gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”. Peraltro, l’entità della ammenda irrogata alla Real Marcianise Calcio S.p.A. non appare sproporzionata alla “natura e ... gravità dei fatti commessi” dapprima in danno di un assistente arbitrale e, poi, dell’intera terna. Le considerazioni ora formulate valgono anche in relazione agli altri precedenti giurisprudenziali della C.A.F. richiamati dalla difesa della società ricorrente. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Real Marcianise Calcio S.p.A. di Marcianise (Caserta) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it