F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086/CGF del 03 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 135/CGF del 20 Gennaio 2010  www.figc.it 3) RICOR

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086/CGF del 03 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 135/CGF del 20 Gennaio 2010  www.figc.it

3) RICORSO A.S.D. TELECO CAGLIARI C5 AVVERSO LA SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE COCCO ENRICO INFLITTA SEGUITO GARA TELECO CAGLIARI/GOGIANCO GENZANO DEL 21.11.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 226 del 23.11.2009)

L’A.S.D. Teleco Cagliari Calcio a 5 ricorre contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque (Com. Uff. n. 226 del 23.11.2009) che ha inflitto al calciatore Cocco Enrico, espulso nel corso dell’incontro del Campionato Nazionale di Serie B Teleco/Cogianco Genzano del 21.11.2009, “per aver colpito con una gomitata al volto un avversario” la sanzione della squalifica per 3 giornate. Deduce la non intenzionalità del gesto di violenza che non avrebbe procurato danno al calciatore colpito e chiede una riduzione della sanzione. Il ricorso è meritevole di accoglimento. Il direttore di gara, contattato telefonicamente durante il dibattimento per chiarimenti, ha infatti confermato che l’atto posto in essere dal Cocco, ancorché violento, fu del tutto accidentale e dovuto ad un eccesso di agonismo da esso arbitro perseguito con l’espulsione quale condotta di “vigoria sproporzionata” ai sensi della Regola 12 n. 1 delle Decisioni Ufficiali F.I.G.C.. Orbene, posto che l’espulsione comporta automaticamente la sanzione minima di 1 giornata di squalifica ex art. 19, comma 10 C.G.S. e che nella specie, contrariamente a quanto si assume negli scritti difensivi, è manifestamente ravvisabile una circostanza aggravante costituita dalle conseguenze patite sia dal calciatore colpito che non fu più in grado di rientrare in campo sia dalla sua società che venne menomata nel suo potenziale atletico, è del tutto ragionevole gravare l’afflizione di un’ulteriore giornata raggiungendo il totale di due e così accedendo alla richiesta della ricorrente. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Teleco Cagliari Calcio a 5 di Cagliari, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Cocco Enrico a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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