COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 18/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 del 18/11/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ SALANDRA (1^ CATEGORIA) AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE VISCEGLIA MASSIMILIANO, PUBBLICATA SUL CU N.31 DEL 21.10.2009.
Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Salandra avverso la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore VISCEGLIA MASSIMILIANO fino al 31.12.2010, come pubblicata sul CU n. 31 del 21.10.2009;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Ascoltato il D.G. nella seduta del 09.11.2009;
Considerato che nella disposta audizione il D.G. ha confermato l’episodio di violenza ai suoi danni che ha visto protagonista il calciatore Visceglia Massimiliano, confermando anche che lo stesso calciatore, alla notifica del provvedimento di espulsione, tentava di aggredirlo;
Rilevato che lo stesso D.G. ha, inoltre, dichiarato che i calcetti ricevuti non gli procuravano alcun dolore e/o conseguenza fisica, tanto che riusciva a portare a termine regolarmente la gara;
Rilevato, altresì, che a carico del calciatore Visceglia Massimiliano non risultano gravi precedenti disciplinari e che, pertanto, la sanzione inflitta può essere ridotta come da dispositivo, in considerazione di analoghe fattispecie;
P.Q.M.
· in parziale accoglimento del proposto ricorso riduce la squalifica inflitta al calciatore VISCEGLIA MASSIMILIANO fino al 30.09.2010;
· dispone la restituzione della tassa reclamo.