COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 3 DEL 10.07.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ECLAMO dell’ A.S.D. ARTA TERM

 COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 3 DEL 10.07.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

ECLAMO dell’ A.S.D. ARTA TERME (Campionato Carnico – 3a Cat.) in merito alla squalifica per sei giornate di gara inflitta al proprio calciatore MATIZ Denis (in C.U. della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo n° 68 del 17.06.2009).

Con tempestivo reclamo l’A.S.D. ARTA TERME ha impugnato il provvedimento del G.S. Territoriale, pubblicato sul C.U. n. 68 dd 17.06.2009 della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo, con il quale è stata disposta la squalifica per sei giornate di gara del proprio calciatore MATIZ Denis “per aver spinto un avversario a gioco fermo facendolo cadere e per aver attinto la faccia con uno sputo colpendolo da una distanza di due metri”.- Fatti avvenuti il 14.06.2009 nel corso della gara REAL IMPONZO / ARTA TERME valida per il Campionato Carnico di 3a Categoria

La società reclamante, sostenendo che quanto compiuto dal proprio tesserato sia avvenuto perché lo stesso aveva subito un fallo di gioco (cui erano seguite alcune rimostranze) e quindi una gomitata ed aggressioni verbali mentre il calciatore attinto dallo sputo era in precedenza caduto a terra incespicando senza riportare alcuna conseguenza, ha chiesto la riforma della decisione impugnata e la riduzione della sanzione inflitta al MATIZ giudicata immeritata ed esagerata rispetto all’accaduto.

Esaminati gli atti nella riunione del 02.07.2009 la C.D.T. - FVG osserva quanto segue:

Pacifico che lo sputo è atto di violenza a tutti gli effetti (la giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva, a partire dalla CAF, è unanime) ritiene la CDT che il gesto compiuto dal MATIZ (non contestato quanto alla sua sussistenza) rientri nel novero dei peggiori che possano essere commessi da un atleta nel corso di una gara, per il disvalore che esso esprime e per il significato di estrema antisportività che lo caratterizza.

Nulla importa che lo sputo all’avversario di cui si è reso responsabile il MATIZ sia stato determinato da una condotta non regolamentare del calciatore della squadra antagonista, come assume la reclamante.

Al di là del fatto che possa esservi stata all’origine una provocazione – ciò che peraltro non risulta dal referto arbitrale – lo sputo in faccia non ammette comprensione.

Men che meno nel presente caso poiché, come risulta dal referto arbitrale, lo sputo in faccia all’avversario è seguito ad un precedente comportamento antiregolamentare del suo stesso autore (spinta a gioco fermo dell’antagonista tanto da farlo indietreggiare e cadere a terra) ed è stato successivo all’esibizione del provvedimento di espulsione da parte del Direttore di gara.

Correlativamente la CDT giudica equa e proporzionata alla gravità dei fatti la sanzione allo stesso inflitta dal G.S.T.

P.Q.M.

La C.D.T. – FVG così decide:

- Respinge il reclamo della A.S.D. ARTA TERME;

- Conferma la squalifica di 6 (sei) giornate di gara inflitta dal GST al calciatore MATIZ Denis con provvedimento pubblicato in C.U. n° 68 dd 17.06.2009 della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo;

- Dispone di incamerare la tassa reclamo.

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