COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 17/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL SIG. GIGLI BERARDO, PRESIDENTE DELLA A

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

Comunicato Ufficiale N°31 del 17/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

DEFERIMENTO DEL SIG. GIGLI BERARDO, PRESIDENTE DELLA A.S.D. ORTIGIA PER VIOLAZIONE ALL’ART. 1, COMMA I CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 38, COMMA 1, DELLE N.O.I.F. ED ALL’ART.35, COMMA 1, DEL REG. DEL SETTORE TECNICO, LA SOCIETÀ A.S.D. ORTIGIA PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI I , CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA.

  Con nota del 25.05.2009, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti di cui in epigrafe per rispondere delle contestazioni sopra formulate per avere:

- il Gigli Berardo , presidente della A.S.D. Ortigia all’epoca dei fatti, per aver fatto assumere la guida tecnica della Società A.S.D. Ortigia al Sig. Taglieri Luciano nella stagione sportiva 2008-2009 a favore della detta Società, pur non essendo, sino al 21.04.2009, in costanza di tesseramento per la A.S.D. Ortigia;

- la società A.S.D. Ortigia la violazione di cui all’art. 4, commi I Codice di Giustizia Sportiva a titolo di responsabilità diretta con riferimento alla condotta ascrivibile al proprio Presidente.

  Con raccomandata con ricevuta di ritorno del 03.11.2009, anticipata via fax a norma degli art. 41 e 38 Codice di Giustizia Sportiva, e regolarmente notificata a mezzo posta, venivano contestate ai soggetti deferiti le violazioni di cui sopra e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 14.12.2009, alle ore 16,30, con relativo termine a difesa per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi.

  All’udienza compariva per la Procura Federale, l’Avv. Marco Mattioli nonché il presidente della A.S.D. Ortigia Sig. De Benedictis Urbano ed il Sig. Ponziani Luigi dirigente della A.S.D. Ortigia e facevano pervenire scritti difensivi.

  Il rappresentante della Procura ha illustrato le ragioni del deferimento in relazione alle posizioni dei soggetti deferiti e dopo breve discussione, ha concluso per l’applicazione delle seguenti  sanzioni: inibizione  per mesi due al Sig. Berardo Gigli e € 500,00 di ammenda alla Società A.S.D. Ortigia.

  Osserva la Commissione che le contestazioni mosse ai soggetti deferiti trovano riscontro negli atti ufficiali acquisti al procedimento da cui emerge che il Sig. Taglieri Luciano è stato tesserato a far data dal 21.04.2009.

  Tenuto conto della particolarità della situazione nonché della buona fede dei soggetti deferititi che avevano ritenuto già in precedenza di aver regolarizzato la posizione del Sig. Taglieri ritiene la Commissione che sia equo applicare le sanzioni che seguono nei confronti dei soggetti deferiti: ammenda di € 100,00 per la A.S.D. Ortigia; per il Sig. Berardo Gigli inibizione per mesi uno.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare ritenuta la responsabilità dei soggetti deferiti applica le seguenti sanzioni: ammenda di € 100,00 per A.S.D. Ortigia; per il Sig. Berardo Gigli inibizione per mesi uno.

Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

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