COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 27 ottobre 2009
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 27 ottobre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 5 a carico di :
TROVATO Angelo, Presidente della ASD Nuova Curinga e FURCINITI Igino, Vice Presidente della ASD Nuova Curinga per
rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’ art. 1 comma 1 del C.G.S.; la società Nuova
Curinga a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. in relazione agli addebiti
contestati al proprio presidente e vice presidente
IL DEFERIMENTO
Il Vice Procuratore Federale,
- letta la nota del 4.11.08, trasmessa dal C.R. Calabria, contenete lo stralcio del C.U. n° 42 del 23.10.08, il referto della gara di 1^
categoria del 5.10.08, Nuova Curinga – Petrizzi, il ricorso presentato al Giudice Sportivo da parte della ASD Nuova Curinga, nonché
le controdeduzioni della società Petrizzi;
- rilevato che nel deliberato dell’anzidetto reclamo, proposto dalla ASD Nuova Curinga, si legge che al termine della gara numerosi
componenti della Nuova Curinga facevano irruzione nello spogliatoio arbitrale, mentre l’arbitro svolgeva il colloquio con l’Osservatore
arbitrale; tra questi l’assistente di parte Igino Furciniti che rivolgeva all’arbitro reiterate frasi ingiuriose, insieme ad altre persone non
identificate, costringendolo, con pesanti minacce e contro la sua volontà, a firmare un documento nel quale il direttore di gara
asseriva di aver commesso un errore tecnico che aveva compromesso negativamente la loro gara e del quale potevano avvalersi
per sporgere ricorso;
- rilevato che con la citata delibera il Giudice Sportivo rigettava il reclamo trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di
competenza in merito al comportamento dei dirigenti della società Nuova Curinga, non identificati;
- rilevato che nel corso della audizione resa davanti al collaboratore della Procura Federale, Igino Furciniti, vice presidente della
Nuova Curinga e assistente arbitrale nella gara in esame confermava di essere entrato nello spogliatoio arbitrale – unitamente al
Presidente della Nuova Curinga - per chiedere al Direttore di gara spiegazioni sulle interpretazioni del fuorigioco e per chiedergli la
dichiarazione promessa alla fine del primo tempo. Confermava che l’arbitro negava di redigerla per cui la preparavano i dirigenti
della Nuova Curinga sottoponendola alla firma dell’arbitro per due volte (la prima firma risultava a loro dire non leggibile);
- rilevato che il Presidente della Nuova Curinga Angelo Trovato nel corso della sua audizione affermava di aver chiesto all’arbitro
spiegazioni sulla sua interpretazione del fuorigioco sul rinvio del portiere raccogliendo la promessa che a fine gara lo stesso avrebbe
reso sulla cosa una dichiarazione scritta. Continuava rappresentando che a fine gara entrava nello spogliatoio insieme al vice
presidente chiedendo all’arbitro la predetta dichiarazione che l’arbitro non concedeva in quanto l’osservatore arbitrale gli aveva
negato l’autorizzazione. Per tale ragione usciva dallo spogliatoio non sapendo perciò riferire chi avesse portato la dichiarazione per
la firma, rammentava tuttavia di aver chiesto a qualcuno di ritornare dall’arbitro per raccogliere una nuova firma leggibile;
- rilevato che l’osservatore arbitrale ha sostanzialmente confermato i fatti;
- rilevato che anche l’arbitro nel corso dell’audizione davanti al Collaboratore dell’Ufficio Indagini ha confermato i fatti precisando che
nella vicenda è stato fatto oggetto di minacce ed offese e che la dichiarazione non è stata da lui redatta ma solo firmata dopo gravi
minacce da parte di chi si era presentato come Presidente, che comunque lui non aveva riconosciuto come la persona indicata in
distinta. Nell’occasione ha puntualizzato che non avrebbe mai firmato spontaneamente la dichiarazione sottopostagli in quanto
differente nel contenuto da quella promessa in precedenza. Da ultimo affermava che dovette firmare due volte la dichiarazione;
- ritenuto che i fatti sopra succintamente descritti, ascrivibile al Presidente Trovato Angelo ed al vice Presidente Furciniti Igino,
integrano gli estremi della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in quanto al termine della citata gara entravano nella stanza del
Direttore di gara senza essere autorizzati, e nella circostanza il Furciniti rivolgeva reiteratamente frasi ingiuriose nei confronti dello
stesso Direttore di gara e, successivamente, un dirigente, presentatosi al Direttore di gara come Presidente dell’ASD Nuova
Curinga, si recava nella stanza dell’arbitro insieme ad altre persone, obbligando lo stesso con minacce a sottoscrivere la
dichiarazione di cui sopra, circostanza che si ripeteva nuovamente tramite un calciatore non identificato, così come confermato sia
dal Presidente che dal vice Presidente dell’ASD Nuova Curinga;
- ritenuto che, i fatti sopra succintamente descritti ascrivibili al Presidente, Angelo Trovato, ed al vice Presidente, Igino Furciniti
dell’ASD Nuova Curinga, integrano gli estremi della violazione dell’art.1, comma1, del C.G.S., anche in considerazione del
comportamento reticente, omissivo e non collaborativo tenuto dai due dirigenti, nelle dichiarazioni rilasciate al Collaboratore della
Procura Federale, allorquando riferivano di non ricordare la persona che si recava dal Direttore di gara per obbligarlo a sottoscrivere
la predetta dichiarazione;
- ritenuto che, per i fatti, come innanzi descritti,consegue la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2,
C.G.S. della Società ASD Nuova Curinga, per la violazione ascritta sia al proprio Presidente che al vice Presidente;
- vista la proposta del vice Procuratore Federale;
- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S..
ha deferito
a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota Prot. n° 8091/434 pf 08-09/GT/dl:
- TROVATO Angelo, Presidente della ASD Nuova Curinga e FURCINITI Igino, Vice Presidente della ASD Nuova Curinga per rispondere
della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’ art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione alla condotta di cui alla
parte motiva;
- La Società Nuova Curinga a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. in relazione agli
addebiti contestati al proprio presidente e vice presidente.
IL DIBATTIMENTO
Nella riunione del 26 ottobre 2009 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv.
Gianfranco Marcello nonché Trovato Angelo.
LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE
Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:
- anni uno (1) di inibizione per TROVATO Angelo, Presidente della ASD Nuova Curinga;
- anni uno (1) e mesi sei (6) di inibizione per FURCINITI Igino, Vice Presidente della ASD Nuova Curinga;
- € 1000,00 ammenda di per la società ASD Nuova Curinga.
LE RICHIESTE DELLA DIFESA
Il Presidente Trovato Angelo, intervenuto, pur confermando sostanzialmente i fatti ascritti ha negato che nei confronti dell’arbitro siano
stato proferite minacce.
I MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi dell’illecito
contestato;
- TROVATO Angelo, Presidente della ASD Nuova Curinga e FURCINITI Igino, Vice Presidente della ASD Nuova Curinga, della
violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’ art. 1 comma 1 del C.G.S.;
- La Società Nuova Curinga a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. in relazione agli
addebiti contestati al proprio presidente e vice presidente.
P.Q.M.
La Commissione Territoriale Disciplinare irroga:
- mesi NOVE (9) di inibizione, e quindi fino al 28 luglio 2010, per TROVATO Angelo, Presidente della A.S.D. Nuova Curinga;
- anni UNO (1) e mesi TRE (3) di inibizione, e quindi fino al 28 GENNAIO 2011, per FURCINITI Igino, Vice Presidente della A.S.D.
Nuova Curinga;
- € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda di per la società A.S.D. NUOVA CURINGA.