COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 17 DEL 24.09.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURA
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 17 DEL 24.09.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) FABRIS Roberto, calciatore già tesserato con la soc. A.S. SURVIVAL; b) FANTINA Giancarlo, dirigente accompagnatore dell’A.S. SURVIVAL; c) A.S. SURVIVAL.
Il deferimento. Con Racc. dd 26.06.2009, che non risulta tuttavia essere stata spedita a FANTINA Giancarlo, il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questa C.D.T., ai sensi dell'art. 32 c. 4° C.G.S., i seguenti soggetti: - a) FABRIS Roberto per rispondere, quale calciatore tesserato della A.S. SURVIVAL, delle violazioni di cui all’art. 1 c.1° e 46 c. 6° CGS “per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato una gara del Campionato Amatori A2 Gir. B nella formazione della squadra della Società A.S. SURVIVAL, in posizione irregolare perché squalificato”; -b) FANTINA Giancarlo, dirigente della Società A.S. SURVIVAL per rispondere “della violazione dell’art. 1 comma 1° CGS in relazione all’art. 61 NOIF” “per aver falsamente attestato, sottoscrivendo la distinta di gara, la regolare posizione del calciatore“ FABRIS Roberto; - c) la Società A.S. SURVIVAL per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell‘art. 4 c. 2° C.G.S., delle violazioni ascritte ai suoi tesserati.
Il deferimento traeva origine da una nota del Presidente del Comitato Regionale F.V.G. al quale la società A.S. Cervignano aveva segnalato che il calciatore FABRIS Roberto in forza alla A.S. SURVIVAL aveva partecipato alla gara del Campionato Amatori A 2 Gir. B Cervignano/Survival del 16.02.2008, nonostante risultasse squalificato per una giornata.-
Come già si è osservato il deferimento non risulta essere stato notificato a FANTINA Giancarlo nei cui confronti, atteso che nessuna norma dell’ordinamento sportivo prevede casi di litisconsorzio necessario e che il simultaneus processus può essere eventualmente valutato sotto il profilo dell’opportunità ma non certo come obbligo processuale (cfr. C.U. n. 59/CDN del 11.02.2009) si provvede pertanto come in dispositivo.
La convocazione. Il Presidente della C.D.T. notificava a FABRIS Roberto, alla A.S. SURVIVAL ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio.
Il dibattimento. All'udienza del 17.09.2009, dinanzi alla C.D.T. è comparso il Sostituto Procuratore dr. Salvatore GALEOTA in rappresentanza della Procura Federale; nessuno è invece comparso per FABRIS Roberto nè per la A.S. SURVIVAL; né alcuna difesa scritta è pervenuta.
Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale ha concluso per l'affermazione di responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni:
- Quanto a FABRIS Roberto squalifica per mesi 1 (uno);
- Quanto all’A.S. SURVIVAL penalizzazione di 1 (uno) punto;
La motivazione. La responsabilità dei soggetti ritualmente deferiti, nei confronti dei quali è stato ritualmente radicato il contraddittorio, risulta documentalmente provata.- Agli atti del giudizio è stato, infatti, acquisito il C.U. n° 21 dd 13.02.2008 della Deleg. di Gorizia relativo al Campionato Amatori serie A/2 Girone B nel quale figura pubblicato il provvedimento di “squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (IV infr.)” inflitto a FABRIS Roberto dell’A.S. SURVIVAL, il quale pertanto non avrebbe potuto partecipare neppure per pochi minuti (come al contrario è avvenuto) alla successiva gara della propria squadra di appartenenza (quella per l’appunto disputata dalla A.S. SURVIVAL contro l’A.S. CERVIGNANO il 16.02.08).
Al riguardo si rammenta che a norma dell’art. 2 c. 3 del C.G.S “I comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione”.
Trattasi, come si evince dal chiaro tenore letterale della richiamata disposizione, di una presunzione legale assoluta alla quale l’ordinamento sportivo ricollega precisi effetti processuali escludendo che la parte a sfavore della quale essa opera possa fornire la prova contraria del fatto presunto (ovverosia, per quel che qui rileva, la prova, da parte dei soggetti deferiti, di non essere stati a conoscenza del provvedimento sanzionatorio inflitto al FABRIS).-
Tanto premesso la CDT ritiene di dover accogliere le richieste del Sostituto Procuratore Federale che appaiono commisurate ed eque rispetto alla gravità del fatto.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale - FVG così decide:
Ritenuta la responsabilità dei soggetti destinatari del deferimento in ordine ai fatti ad essi rispettivamente ascritti infligge:
-al calciatore FABRIS Roberto la squalifica per mesi 1 (uno), a tutto il 24.10.2009;
-all’A.S. SURVIVAL la penalizzazione di punti 1 (uno).
Quanto a FANTINA Giancarlo al quale non risulta essere stato notificato il deferimento e nei cui confronti non risulta dunque essersi radicato il contraddittorio la C.D.T. rende gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.
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