COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 46 del 08/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ ASD ANZ

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 46 del 08/10/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ ASD ANZIOLAVINIO DEL SUO PRESIDENTE RIZZARO FRANCESCO E DEL CALCIATORE ANTONELLI STEFANO

Con atto del del 2 luglio 2009 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale per il Lazio il Sig. Francesco Rizzaro, Presidente della Società Anziolavinio, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’articolo 1 comma 1 CGS con riferimento sia all’articolo 61 che all’articolo 62 comma 1 e 66 comma 2 della NOIF, nonché dell’articolo 12 comma 5 del CGS; il Sig. Stefano Antonelli, calciatore della stessa Società, per la violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità di cui all’art. 1 comma 1 CGS con riferimento sia alla regola 12 del regolamento del giuoco del calcio che all’artioclo 12 comma 5 CGS; la Società Anziolavinio a titolo di rispensabilità diretta, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del CGS, in relazione agli addebiti contestati al proprio Presidente.

Nell’atto di deferimento si contestano specificatamente al Sig. Rizzaro: a) l’indebito ingresso , al termine della gara, dapprima in campo e poi nello spogliatoio arbitrale non essendo indicato il suo nominativo nella distinta di gara; b) di aver minacciato, insultato e rivolto frasi irriguardose sia all’osservatore arbitrale presente in tribuna, sia al direttore di gara ed ad uno dei suoi assistenti negli spogliatoi; c) di aver afferrato il direttore di gara per la nuca stringendola forte procurandogli intenso dolore e di averlo strattonato per il braccio e poi spinto con entrambe le mani sul petto fino a farlo indietreggiare di tre o quattro metri dentro il suo spogliatoio; d) di aver rilasciato durante la trasmissione “Sport in Oro” dichiarazioni costituenti apologia di fatti violenti e comunque potenzialmente idonee a giustificare e a determinare fatti violenti. Al calciatore Antonelli si contesta invece a) di essere rientrato in campo al termine della gara nonostante fosse stato espulso; b) la condotta gravemente antisportiva e violenta tenuta al termine della gara nei confronti del calciatore avversario Paolo Tocchi, tesserato con il Castel di Leva Divino Amore, per averlo a lungo inseguito e colpito con ripetuti calci.La Commissione fissava la riunione per la discussione del deferimento al 23-9-2009 dando termine di rito ai deferiti per l’invio di scritti difensivi e per chiedere di essere ascoltati.Pervenivano nei termini deduzioni a difesa di tutti i deferiti. La difesa del Rizzaro e della società sosteneva che il Presidente Rizzaro si era portato sul terreno di gioco per evitare che degenerassero le intemperanze messe in atto dalla tifoseria locale e, di fronte all’invasione di campo di un ristretto numero di facinorosi, si era prodigato per scortare la terna arbitrale sino agli spogliatoi, spingendola con forza all’interno degli spogliatoi proprio per evitare che gli invasori la raggiungessero. In merito alle dichiarazioni resa in televisione, le stesse erano solo finalizzate a spiegare l’accaduto, peraltro telefonicamente e con un contraddittorio penalizzante, rispetto alla ricostruzione dei fatti operata dall’organo informativo. La società era già stata sanzionata per gli incidenti occorsi.La difesa dell’Antonelli sosteneva invece che lo stesso era rientrato sul terreno di gioco solo oltre mezz’ora dalla fine della gara e quando la rissa era già terminata. Non risponderebbe al vero quanto affermato dai tesserati avversari Tocchi e Baroncini che individuano il calciatore come autore dei fatti contestati.Nella riunione la Procura Federale concludeva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e per la irrogazione al Rizzaro dell’inibizione per 18 mesi, all’Antonelli della squalifica per 6 giornate ed alla società dell’ammenda di € 2.000,00La difesa si riportava agli scritti difensivi e chiedeva il proscioglimento di tutti i deferiti.Ritiene la Commissione che tutti i fatti contestati ai deferiti siano provati. Per quanto attiene al Rizzaro il suo comportamento, altamente disdicevole, minaccioso, ingiurioso e sconfinato nella violenza fisica e verbale, emerge dalla ricostruzione dei fatti operata dagli ufficiali di gara e dall’osservatore arbitrale e sulla stessa non possono nutrirsi dubbi di sorta. Sconvenienti sono anche le espressioni usate nella trasmissione televisiva serale, quando anche l’iracondia del momento doveva ben essersi attenuata, che documentano un atteggiamento giustificazionista ed, in alcuni tratti, apologetico, assolutamente fuori luogo, tanto più se assunto dal massimo dirigente del sodalizio coinvolto. Anche per l’Antonelli appare più che provato che sia indebitamente rientrato sul terreno di gioco al termine della gara e che abbia partecipato alle colluttazioni accesesi tra i tifosi, alcuni calciatori locali ed alcuni calciatori ospiti. Le sanzioni richieste dalla Procura Federale nei confronti dei tesserati appaiono solo lievemente troppo afflittive, rispetto agli occorsi e meritano solo una lieve attenuazione, come da dispositivo, anche per l’inconsistenza probatoria e l’inverosimigliante ricostruzione storica contenute negli scritti difensivi. Infine non può aderirsi alla eccezione di ne bis in idem formulata a favore della società. La presunzione di responsabilità, dettata dall’articolo 4 comma 1 del CGS, è del tutto peculiare rispetto alla generica presunzione di responsabilità per i fatti addebitati ai sostenitori, punita dal comma 4 della stessa disposizione. Trattandosi di fatto diverso, rispetto a quello già sanzionato, l’eccezione è totalmente infondata e “quoad poenam” la gravità dei fatti contestati al Presidente giustifica ampiamente la misura della sanzione pecuniaria a carico della società richiesta dall’Organo requirente.Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale

DELIBERA

Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di irrogare al Presidente della società Anziolavinio Francesco RIZZARO l’inibizione per anni uno e mesi due, al calciatore della stessa società Stefano ANTONELLI la squalifica per quattro gare, alla società Anziolavinio l’ammenda di € 2.000,00

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