COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 74 del 17/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VALLE MARTELLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 74 del 17/12/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ VALLE MARTELLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2010 A CARICO DEL CALCIATORE CARAPELLESE ARMANDO E FINO AL 28.2.2010 A CARICO DEL CALCIATORE BAUSO DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.65 DEL 26.11.2009
(Gara: VALLE MARTELLA – MONTECOMPATRI del 22.11.2009 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali, osserva:
la ricorrente lamenta la eccessività delle sanzioni inflitte ai calciatori CARAPELLESE e BAUSO dal momento che gli stessi non hanno avuto alcun atteggiamento aggressivo o violento nei confronti dell’arbitro, ma si sono soltanto limitati a protestare, seppur in maniera esagerata, contestando la regolarità della rete avversaria.
Si è quindi invocata una riduzione di dette sanzioni.
Questa Commissione ritiene adeguata ed anzi appena congrua la sanzione inflitta al calciatore BAUSO, dal momento che questi, oltre ad offendere e minacciare l’arbitro, lo ha anche spintonato con forza, facendolo arretrare.
Si ritiene invece di poter parzialmente ridurre la sanzione inflitta al calciatore CARAPELLESE, dal momento che il gesto di strappare il cartellino dalla mano dell’arbitro va ricondotto ad un atteggiamento di proteste, sicuramente eccessivo ed invasivo, ma senza alcun intento di natura violenta, seppur censurabile in ogni caso.
Tutto ciò premesso e ritenuto
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica del calciatore CARAPELLESE ARMANDO dal 30.4.2010 al 31.3.2010.
Di confermare la squalifica del calciatore BAUSO DANIELE fino al 28.2.2010.
La tassa reclamo va restituita.
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