COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 82 dell’ 8/1/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. TOR SAN LORENZO AVVERSO I PROVVEDIME

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 82 dell’ 8/1/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. TOR SAN LORENZO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 8 GARE A CARICO DEI CALCIATORI BERGAMI MIRKO E CIANI CLAUDIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 71 DEL 10.12.2009

(Gara: PALOCCO – TOR SAN LORENZO del 6.12.2009 – Campionato I Categoria)

La reclamante assume che il comportamento del BERGAMI e del CIANI si è limitato esclusivamente ad espressioni di pesante ed irriguardosa protesta nei confronti dell’arbitro senza sfociare in alcun tipo di aggressione fisica verso lo stesso sia durante che al termine dell’incontro.

Tali argomentazioni sono state ribadite in sede di audizione del calciatore CLAUDIO CIANI, il quale ha inoltre precisato di essere stato convocato, quale capitano, dall’arbitro stesso durante una fase di protesta e di essersi prodigato per riportare la calma.

Dall’esame degli atti ufficiali, fonte primaria di prova, sono emersi elementi dai quali può essere dedotta una differenza tra i comportamenti dei 2 calciatori.

Infatti, mentre non sussistono dubbi circa il linguaggio offensivo dei due nei confronti dell’arbitro, la spallata sul direttore di gara da parte del CIANI può ricondursi ad un gesto di eccessiva disdicevole protesta dovuto alla concitazione del momento, senza alcuna conseguenza; per contro non si nutrono perplessità circa il comportamento del BERGAMI che spingeva l’arbitro con entrambe le mani facendolo indietreggiare e a fine gara lo rincorreva minacciosamente, venendo poi bloccato da compagni e Dirigenti.

Alla luce di quanto sopra, ritenuto che possa essere ridimensionata la sanzione inflitta al calciatore CIANI;

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo avanzato dalla Società TOR SAN LORENZO e, per l’effetto, di ridurre la squalifica al calciatore CIANI CLAUDIO da 8 a 5 gare.

Di confermare la squalifica per 8 gare a carico del calciatore BERGAMI MIRKO.

La tassa reclamo va restituita.

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