COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 21 Ottobre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.3. DEFERIMENTO DA PARTE DEL

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 21 Ottobre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

5.2.3. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE

nei confronti :

del Sig. Lando SIMONE Calciatore U.S. Legnarese

del Sig. Giraldo BONIFACIO Dirigente U.S. Legnarese

del Sig. Giuliano BAZZOLO Dirigente U.S. Legnarese

della Società U.S. Legnarese

La Procura Federale con atto del 21/9/2009, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti

soggetti :

il Calciatore Simone LANDO (U.S. Legnarese)

per rispondere della violazione di cui all’art. 1,comma 1 CGS anche in relazione all’art. 10,commi 2 e 6 del CGS, per

infrazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato le 21

gare indicate in epigrafe (vedi atto di deferimento allegato) nelle fila della Società U.S. Legnarese senza averne titolo

perché al momento non tesserato;

i Dirigenti Giraldo BONIFACIO e Giuliano BAZZOLO (U.S. Legnarese)

per rispondere della infrazione di cui all’art. 1,comma 1 del CGS, anche in relazione all’art. 10,commi 2 e 6 del C.G.S. per

violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto le

distinte di gara indicate nell’atto di deferimento allegato, nelle quali dichiaravano che i giocatori ivi menzionati erano

regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme

vigenti, malgrado il calciatore Lando Simone non ne avesse titolo;

la società U.S. LEGNARESE - Legnaro (PD)

a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del C.G.S., delle violazioni ascritte ai propri tesserati

ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1,comma 5 del C.G.S.

Il deferimento é fondato sui seguenti motivi :

“Il Vice Procuratore Federale,

esaminata la nota del 13 maggio 2009 con la quale il Presidente del Comitato Regionale Veneto ha segnalato la

partecipazione irregolare del calciatore Simone LANDO nelle fila della società U.S. Legnarese in occasione delle

seguenti 21 gare valevoli per il Campionato Juniores 2008-2009 organizzato dalla Delegazione Provinciale di Padova :

03.10.2008: Legnarese-Due Stelle 4-1

11.10.2008: Codevigo-Legnarese 0-2

18.10.2008: Legnarese-Prix Maserà 6-0

25.10.2008: Casone-Legnarese 0-7

01.11.2008: Legnarese-Rio 1-2

08.11.2008: Cartura-Legnarese 1-4

15.11.2008: Legnarese- Salboro 7-1

22.11.2008: Carpanedo-Legnarese 2-1

19.11.2008: Legnarese-San Lorenzo 1-2

06.12.2008: Arzergrande-Legnarese 5-2

20.12.2008: Arre-Legnarese 2-7

27.12.2008: Legnarese-Santangiolese 5-1

10.01.2009: Legnarese-C.Colombo 5-1

31.01.2009: Due Stelle-Legnarese 2-3

14.02.2009: Prix Maserà-Legnarese 1-2

21.02.2009: Legnarese-Codevigo 2-0

28.02.2009: Legnarese-Casone 5-0

07.03.2009: Rio-Legnarese 0-1

14.03.2009: Legnarese-Cartura 3-0

21.02.2009: Salboro-Legnarese 1-4

04.04.2009: San Lorenzo-Legnarese 0-2

rilevato, dall’esame della documentazione acquisita, che il calciatore Simone LANDO é stato impiegato dalla Società U.S.

Legnarese in posizione irregolare nelle predette gare, perché privo di tesseramento dal momento che il medesimo, già

tesserato nella precedente stagione con l’U.S. Legnarese con cartellino di settore giovanile con vincolo annuale in

scadenza al 30.06.2008, risulta nuovamente tesserato con la medesima società solamente a far data dal 04.05.2009;

considerato che la partecipazione irregolare alla gara del 18.04.2009 Legnarese-Arzergrande é già stata sanzionata dal

Giudice Sportivo (cfr. C.U. n. 49 del 22.04.2009);

rilevato, come si evince dalla documentazione in atti, che il nominativo del Lando venne inserito nell’elenco in distinta

delle partite in questione, ove le specifiche dichiarazioni di regolare tesseramento dei giocatori impiegati risultano firmate,

nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale, dal Sig. Giuliano Bazzolo, ad eccezione delle gare del 03.10.2008

(Legnarese-Due Stelle) e del 15.11.2008 (Legnarese-Salboro) in occasione delle quali le relative distinte vennero

sottoscritte, nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale, dal Sig. Giraldo Bonifacio;

considerato che i sopramenzionati dirigenti accompagnatori, con la sottoscrizione delle liste gare richiamate, ebbero a

dichiarare che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità

della società di appartenenza, giusta le norme vigenti;

accertato che il Lando ha partecipato alle predette gare nell’interesse della società U.S. Legnarese, configurando

pertanto nella fattispecie l’ipotesi di cui all’art. 1,comma 5 del C.G.S. che prevede che sono tenuti all’osservanza delle

norme del C.G.S. e delle norme statutarie e federali anche coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o

nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale;

ritenuto che l’utilizzo di un calciatore non tesserato abbia integrato la violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine

sportiva sanciti dall’art.1, comma 1 del C.G.S. anche in relazione agli artt. 10,commi 2 e 6 del C.G.S., ascrivibile al

calciatore Simone Lando nonché ai Sigg.ri Girlado Bonifacio e Giuliano Bazzolo, al momento dei fatti contestati

qualificatisi quali dirigenti della Società U.S. Legnarese, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, alla società U.S.

Legnarese, ai sensi dell’art. 4,comma 2 del C.G.S. per l’operato dei propri tesserati, ovvero dei soggetti che comunque

abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1,coma 5 C.G.S.”.

La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell'odierna

udienza.

AI dibattimento del 20/10/2009 sono risultati presenti :

il Sig. Lando SIMONE Calciatore U.S. Legnarese

il Sig.Giraldo BONIFACIO Dirigente U.S. Legnarese

il Sig. Giuliano BAZZOLO Dirigente U.S. Legnarese

la Società U.S. Legnarese, rappresentata dal Presidente Sig. Malimpensa Giuseppe

Il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale.

Il Rappresentante della Procura, considerate le ragioni addotte dalle Società e valutato il contesto in cui si é svolto il fatto

oggetto del deferimento, vista la disponibilità manifestata dai soggetti deferiti, ha ritenuto di poter aderire al

patteggiamento, nella misura di seguito specificata :

a carico del Sig. Lando SIMONE Calciatore U.S. Legnarese : squalifica per due giornate di gara da

scontarsi nel Campionato Provinciale Juniores 2009/2010;

a carico del Sig. Giraldo BONIFACIO Dirigente U.S. Legnarese . inibizione per giorni 15;

a carico del Sig. Giuliano BAZZOLO Dirigente U.S. Legnarese : inibizione per mesi 2:

a carico della Società U.S. Legnarese : - penalizzazione di n. 7 punti in classifica da applicarsi nel Campionato

Provinciale Juniores 2009/2010;

- ammenda di € 500,00.-

Le parti presenti hanno, dunque, dichiarato di volersi avvalere dell'applicazione dell'art. 23, 1° comma del Codice di

Giustizia Sportiva e quindi di accettare le seguenti sanzioni disciplinari concordate con il Rappresentante della Procura

Federale.

La Commissione Disciplinare Territoriale

Visto l’art. 23, 1° comma del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al punto comma 2 del predetto articolo

dispone

l’applicazione delle seguenti sanzioni :

a carico del Sig. Lando SIMONE Calciatore U.S. Legnarese : squalifica per due giornate di gara da

scontarsi nel Campionato Provinciale Juniores 2009/2010;

a carico del Sig. Giraldo BONIFACIO Dirigente U.S. Legnarese . inibizione per giorni 15;

a carico del Sig. Giuliano BAZZOLO Dirigente U.S. Legnarese : inibizione per mesi 2:

a carico della Società U.S. Legnarese : - penalizzazione di n. 7 punti in classifica da applicarsi nel Campionato

Provinciale Juniores 2009/2010;

- ammenda di € 500,00.-

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