COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 18 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.6. DEFERIMENTO DA PARTE DEL
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 18 Novembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.6. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE
nei confronti :
del Sig. Pompeo Luciani – Arbitro Effettivo della Sezione A.I.A. di Verona
La Procura Federale con atto del 26/10/2009 ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale :
l’A.E. Sig. Pompeo Luciani della Sezione A.I.A. di Verona
per rispondere “della violazione dei doveri di correttezza e probità di cui all’art.,comma 1 del C.G.S., con riferimento
specifico a quanto previsto dall’art. 40,commi 1 e 2 del Regolamento A.I.A”., per le frasi pronunciate nel corso della gara
Fruttapiù Verona-Graphistudio Campagna del giorno 1.3.2009 del Campionato di Serie “B” Femminile.
La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell'odierna
udienza.
AI dibattimento del 20/10/2009 sono risultati presenti :
il Sig. Pompeo LUCIANI A.E. della Sezione AIA di Verona
Il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale.
Il Rappresentante della Procura, dopo l’esposizione dei fatti oggetto del deferimento, chiede l’applicazione di mesi quattro
di sospensione a carico dell’A.E. Luciani.
Il soggetto deferito ha, invece, escluso categoricamente qualsiasi addebito.
La C.D.T.
esaminato il complessivo materiale probatorio acquisito al procedimento, rileva innanzitutto che rimangono forti dubbi in
ordine alla esatta formulazione delle frasi incriminate.
Infatti, il quadro accusatorio é supportato soltanto dalle dichiarazioni dell’altro assistente di gara, ma non confermato
dall’arbitro che, invece, era presente nello spogliatoio al momento del loro asserito proferimento, e che quindi avrebbe
ben dovuto sentire le frasi di cui trattasi.
Sotto tale profilo, la C.D.T. non ritiene sufficiente la prova raggiunta ai fini di una pronuncia di condanna.
Fermo restando, peraltro, qualora le frasi di cui trattasi fossero state effettivamente pronunciate, la loro limitata capacità
lesiva, considerato il contesto di riferimento ed i particolari astanti (terna arbitrale).
Quanto, poi, alla frase che sarebbe stata proferita in sede di appello/identificazione delle giocatrici, seppur quest’ultima
dotata di certa capacità offensiva, non é rimasta oggetto di alcun effettivo riscontro probatorio
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale assolve il deferito dalle imputazioni ascritte.