COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 10 Dicembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.3. OPPOSIZIONE

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 10 Dicembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

5.2.3. OPPOSIZIONE A.S.D. ALTINO

Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato n. 21 del

25/11/2009 – Squalifica sino al 31/12/2010 Giocatore Gabrieli Nicholas – Camp.Giovanissimi Provinciale

La Società A.S.D. Altino ha presentato opposizione avverso la sanzione della inibizione sino al 31/12/2010 a carico del

giocatore Gabrieli Nicholas, assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di S.Donà e pubblicata nel

Comunicato Ufficiale n. 21 del 25/11/2009 : “espulso per frase irriguardosa nei confronti dell’arbitro, alla notifica del

provvedimento si avvicinava allo stesso colpendolo con un pugno allo stomaco, procurandogli momentaneo dolore, senza

ulteriori danni fisici. Uscendo dal terreno di gioco, inveiva reiteratamente contro il direttore di gara”.

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminata l’opposizione ritualmente presentata dall’A.S.D. Altino e la documentazione ufficiale agli atti;

sentito per le vie brevi l’arbitro, che ha confermato che il calciatore Gabrieli Nicholas lo ha deliberatamente colpito con un

pugno alla bocca dello stomaco e che l’intervento ei dirigenti é stato solo successivo per impedire al loro giocatore di

continuare a colpirlo;

constatato che non sono emersi elementi atti ad una riforma della sanzione impugnata;

attesa la fede piena e privilegiata che va attribuita, nel giudizio sportivo, al rapporto arbitrale, in base a quanto disposto

dall’art. 35, comma 1.1. del Codice di Giustizia Sportiva;

valutato il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo di primo grado che appare congruo

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

- di respingere l’opposizione presentata dall’A.S.D. Altino;

- di confermare la sanzione della squalifica sino al 31/12/2010 a carico del calciatore Gabrieli Nicholas;

- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it