COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 2 Dicembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.2. OPPOSIZIONE A.S.D
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 2 Dicembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.2. OPPOSIZIONE A.S.D. GRIFONE 98 BERTESINELLA
Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 20 del
18/11/2009 - Applicazione art. 17, comma 1 del CGS partita Grifone 98 – S.Paolo del 15/11/2009;
penalizzazione di un punto in classifica; ammenda di € 25,00 per rinuncia; inibizione sino al 31/12/2009
allenatore Petrovic Sladisa – Campionato Allievi Provinciale
La Società A.S.D. Grifone 98 Bertesinella ha presentato opposizione avverso le sanzioni disciplinari emarginate assunte
dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza e pubblicate con Comunicato n. 20 del 18/11/2009.
La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente
ha constatato che alla documentazione in atti non risulta essere stata allegata l’attestazione di avvenuto invio di copia
dell’opposizione alla Società controparte, come disposto dall’art. 22,5° comma del C.G.S. e pertanto deve dichiarare
inammissibile, per vizio di forma, la parte del ricorso riguardante :
a) l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara Grifone 98 Bertesinella – S.Paolo per 0-3;
b) un punto di penalizzazione in classifica,
c) ammenda di € 25,00 per rinuncia.
esaminata l’opposizione presentata dall’A.S.D. Grifone 98 Bertesinella concernente il provvedimento disciplinare relativo
alla inibizione sino al 31/12/2009 carico dell’allenatore Petrovic Sladisa : “perché entrava nel terreno di gioco assieme ai
giocatori di riserva in panchina e imponeva ai giocatori in campo di abbandonare il terreno di gioco e la gara mentre
scoppiava al centro del campo un diverbio fra giocatori delle due squadre rimasti in campo, nonostante i richiami del
direttore di gara, l’allenatore e i giocatori raggiungevano gli spogliatoi, rimanendo in campo con la squadra avversaria e
fischiava la fine anticipata dell’incontro”.
esaminata altresì la documentazione ufficiale in atti, questa Commissione Disciplinare Territoriale ha constatato che il
fatto sanzionato non risulta condizionato nel suo effettivo accadimento e che allo stesso segue inevitabilmente la
responsabilità dell’allenatore,
ritenuto infine che non sono emersi sussistenti elementi idonei alla riforma del procedimento del Giudice Sportivo di primo
grado
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
1) di dichiarare inammissibile per vizio di forma l’opposizione presentata dall’A.S. D. Grifone 98 Bertesinella riguardante :
- a) l’applicazione art. 17, comma 1 del CGS
- b) la penalizzazione di un punto in classifica
- c) l’ammenda di € 25,00 per rinuncia;
2) di respingere l’opposizione riguardante l’inibizione sino al 31/12/2009 carico dell’allenatore Petrovic Sladisa;
3) di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.