COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 25 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.8. OPPOSIZIONE A.S.
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 25 Novembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.8. OPPOSIZIONE A.S.D. BOYS BUTTAPEDRA 2006
Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 22 del
12/11/2009 – Applicazione art. 17, comma 3 C.G.S. partita Mozzecane – Boys Buttapedra 2006 del
12/11/2009; Applicazione di 1 punto di penalizzazione – Torneo Esordienti
La Società A.S.D. Boys Butttapedra 2006 ha presentato opposizione avverso le delibere emarginate assunte dal Giudice
Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicate nel Comunicato n. 22 del 12/11/2009.
La Commissione Disciplinare Territoriale
constatato che alla documentazione in atti non risulta essere stata allegata l’attestazione di avvenuto invio di copia
dell’opposizione alla Società controparte, come disposto dall’art. 22, 5° comma del Codice di Giustizia Sportiva.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di dichiarare inammissibile, per vizio di forma, l’opposizione presentata dall’A.S.D. Boys Buttapedra 2006;
- di confermare le sanzioni assunte dal Giudice Sportivo di primo grado;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.