COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 25 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.5. OPPOSIZIONE F.C.
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 25 Novembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.5. OPPOSIZIONE F.C. EDO MESTRE
Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 30 del 18/11/2009 –
Squalifica per quattro giornate giocatore Tosi Alessandro; Squalifica per tre giornate giocatore
Gucchierato Clauber – Campionato Juniores Regionale
La Società F.C. Edo Mestre ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale pubblicate nel
Comunicato n. 30 del 18/11/2009, con le quali adottava i seguenti provvedimenti disciplinari :
- squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Tosi Alessandro : “per aver contestato l’arbitro spingendolo e
contestandolo al termine della gara”;
- squalifica per tre giornate a carico del giocatore Gucchierato Clauber : “perché al termine della gara afferrava l’arbitro
per un braccio e teneva un comportamento irriguardoso verso lo stesso”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società F.C. Edo Mestre;
vista la documentazione ufficiale in atti;
rilevato che il referto arbitrale é dettagliato e le sanzioni assunte dal Giudice Sportivo di primo grado risultano congrue
rispetto alle violazioni ascritte, del resto non contestate nemmeno dalla Società opponente
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere l’opposizione presentata dalla F.C. Edo Mestre;
• di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Tosi Alessandro;
• di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Gucchierato Clauber;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.