COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 25 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.5. OPPOSIZIONE F.C.

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 25 Novembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

4.2.5. OPPOSIZIONE F.C. EDO MESTRE

Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 30 del 18/11/2009 –

Squalifica per quattro giornate giocatore Tosi Alessandro; Squalifica per tre giornate giocatore

Gucchierato Clauber – Campionato Juniores Regionale

La Società F.C. Edo Mestre ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale pubblicate nel

Comunicato n. 30 del 18/11/2009, con le quali adottava i seguenti provvedimenti disciplinari :

- squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Tosi Alessandro : “per aver contestato l’arbitro spingendolo e

contestandolo al termine della gara”;

- squalifica per tre giornate a carico del giocatore Gucchierato Clauber : “perché al termine della gara afferrava l’arbitro

per un braccio e teneva un comportamento irriguardoso verso lo stesso”.

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminato il ricorso presentato dalla Società F.C. Edo Mestre;

vista la documentazione ufficiale in atti;

rilevato che il referto arbitrale é dettagliato e le sanzioni assunte dal Giudice Sportivo di primo grado risultano congrue

rispetto alle violazioni ascritte, del resto non contestate nemmeno dalla Società opponente

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

• di respingere l’opposizione presentata dalla F.C. Edo Mestre;

• di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Tosi Alessandro;

• di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Gucchierato Clauber;

• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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