COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 25 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.2. RICORSO

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 25 Novembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

4.2.2. RICORSO F.C.D. O.D.M. SAN PIETRO

Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 30 del 18/11/2009 –

Squalifica per cinque giornate giocatore Bergamasco Andrea – Campionato di 2^ Categoria

La Società F.C.D. O.D.M. San Pietro ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale,

pubblicata nel Comunicato n. 30 del 18/11/2009, con la quale assumeva la squalifica per cinque giornate a carico del

giocatore Bergamasco Andrea : “per condotta violenta di particolare gravità nei confronti di un giocatore avversario al

termine della gara (art. 19, comma 4, lettera c del C.G.S.)”.

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminato il ricorso ritualmente presentato dalla Società F.C.D. O.D.M. San Pietro;

sentito personalmente il legale rappresentante della Società opponente, il quale si é riportato al contenuto del reclamo;

sentito l’arbitro per le vie brevi, il quale ha precisato di non aver constatato l’esistenza di una asserita botta (ulteriore a

quella ricevuta in campo) all’occhio del calciatore Marinucci Andrea (Civé), né di aver visto il Bergamasco o altri giocatori

dell’ODM San Pietro colpire il Marinucci, precisando altresì di essersi limitato a riferire sul suo rapporto una dichiarazione

dello stesso Marinucci, priva di qualsiasi supporto probatorio;

ritenuto pertanto che alla luce di tale precisazione non vi sia alcuna prova della sussistenza del fatto attribuito al calciatore

Bergamasco

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

- di accogliere il ricorso presentato dal la Società FCD O.D.M. San Pietro;

- di annullare la squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Bergamasco Andrea.

La tassa reclamo non é stata versata.

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